Chi può rilasciare Attestati di Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro secondo la Legge?
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- Un Attestato di Formazione sulla Sicurezza è valido solo se il corso viene erogato da un Soggetto Formatore abilitato come previsto dalla Normativa. Tra i soggetti autorizzati rientrano Enti Istituzionali, Centri di Formazione Accreditati, Organismi Paritetici e altre realtà individuate dalla Legge. Anche il Datore di Lavoro può organizzare direttamente la Formazione, ma esclusivamente per i propri Lavoratori, Preposti e Dirigenti e nel rispetto dei requisiti previsti.
- L’abilitazione del Soggetto Formatore, da sola, non rende automaticamente valido l’Attestato: il percorso deve rispettare precisi requisiti, tra cui docenti qualificati, frequenza di almeno il 90% delle ore, registro delle presenze, conservazione del fascicolo del corso per almeno 10 anni e verifica finale dell’apprendimento. Anche presenza, videoconferenza ed e-learning sono consentiti soltanto nei limiti stabiliti dalla Normativa.
- Affidarsi a un Ente privo dei requisiti può lasciare l’azienda di fatto senza una Formazione legalmente valida. In questo caso il Datore di Lavoro risulta inadempiente rispetto agli Obblighi Formativi e può essere esposto alle sanzioni previste dalla Normativa. Per questo, prima di scegliere un corso, è importante verificare che il Soggetto Formatore sia effettivamente autorizzato e che l’intero percorso rispetti gli standard richiesti.
Enti istituzionali, soggetti accreditati, organismi paritetici e, in alcuni casi, il Datore di Lavoro possono erogare la formazione: l’attestato è però valido solo quando vengono rispettati anche tutti i requisiti previsti dalla normativa
La Formazione in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro è un elemento centrale del sistema di Prevenzione Aziendale, oltre che un obbligo di Legge. Ricevere un addestramento adeguato permette di ridurre drasticamente Infortuni e Malattie Professionali.
Perché la Formazione sia davvero efficace e legalmente valida, però, è essenziale che l’Attestato finale venga rilasciato da un Soggetto Formatore autorizzato dalla Legge: solo così il corso frequentato ha reale valore.
Negli ultimi anni, la diffusione di offerte formative fuori norma e di “Attestati facili”, rilasciati da enti privi dei requisiti richiesti, ha generato forte incertezza tra le aziende. Un certificato irregolare espone l’azienda a sanzioni amministrative e penali molto severe in sede di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro), vanificando l’investimento economico sostenuto.
Ma cosa stabilisce esattamente la Normativa Italiana? Quali sono gli enti abilitati a erogare i corsi e a rilasciare certificazioni riconosciute su tutto il territorio nazionale?
La risposta si trova nel quadro normativo definito dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008, in particolare gli articoli 32, 34 e 37) e dalle disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni sulla Formazione, il testo di riferimento che disciplina durata, contenuti e organizzazione dei Percorsi Formativi in Italia.
Leggi anche: Quanto dura la Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro e come verificarne la validità
Il quadro normativo: perché non tutti gli Attestati sono validi
Per comprendere chi può emettere un Attestato di Sicurezza sul Lavoro, occorre fare riferimento al concetto normativo di “Soggetto Formatore”. La Legge stabilisce chiaramente che soltanto determinate categorie di enti e figure Professionali possiedono l’idoneità giuridica e organizzativa per erogare corsi validi.
Se un corso viene svolto da un ente privo dei requisiti, l’Attestato rilasciato è considerato privo di valore legale (“carta straccia”). In questo caso, il Datore di Lavoro risulta inadempiente agli obblighi di Formazione e rischia le sanzioni previste dall’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008, che includono l’arresto da due a quattro mesi o ammende pecuniarie per ogni Lavoratore non correttamente formato.
Per garantire la qualità didattica e il rispetto degli standard di Sicurezza, l’Accordo Stato-Regioni suddivide i Soggetti Formatori abilitati in specifiche categorie ben delimitate.

Chi sono i Soggetti Formatori autorizzati dalla Legge?
La Normativa individua con precisione i soggetti legittimati a organizzare ed erogare i corsi di Formazione e Aggiornamento sulla Sicurezza, classificandoli principalmente in quattro gruppi:
I soggetti “Istituzionali”
Rientrano in questa categoria gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato espressamente individuati dalla Legge:
- Ministeri: Lavoro e Politiche Sociali, Difesa, Salute, Ambiente e Sicurezza Energetica, Interno, Imprese e Made in Italy.
- Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso le proprie strutture private o pubbliche operanti nei settori della Prevenzione (ASL, Aziende Sanitarie) e della Formazione Professionale.
- Università e Istituzioni Scolastiche (limitatamente al proprio Personale e agli Studenti).
- Enti nazionali di ricerca e controllo: INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), Formez, SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione).
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- Ordini e Collegi Professionali regolamentati (es. Ingegneri, Periti Industriali, Geometri, Architetti).
- Organizzazioni di soccorso: Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (per il proprio Personale).
I soggetti “Accreditati”
Si tratta dei centri di Formazione privati o pubblici che hanno ottenuto l’Accreditamento Regionale in conformità all’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Per poter erogare la totalità dei corsi previsti dalla Legge, i Soggetti Accreditati devono possedere un ulteriore requisito fondamentale: un’esperienza documentata di almeno 3 anni nello svolgimento di attività formative in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (con l’unica deroga per i corsi base rivolti a Lavoratori, Preposti e Dirigenti, dove è sufficiente il solo Accreditamento Regionale).
Le Parti Sociali, gli Organismi Paritetici e i Fondi Interprofessionali
La Legge attribuisce grande valore al ruolo delle parti sociali nella promozione della Sicurezza Aziendale. Possono erogare corsi e rilasciare Attestati:
- Gli Organismi Paritetici, stabiliti da associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, purché inseriti nell’apposito repertorio ministeriale (art. 51 D.Lgs. 81/2008).
- Le Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro o dei Lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a condizione che possiedano precisi requisiti strutturali (presenza in almeno la metà delle province italiane, consistenza numerica degli iscritti e sottoscrizione diretta di CCNL).
- I Fondi Interprofessionali di settore, qualora prevedano da statuto l’erogazione diretta della Formazione.
Tali enti possono svolgere l’attività formativa direttamente oppure avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione (società partecipate o di loro esclusiva proprietà).
Il Datore di Lavoro (Formazione interna)
Il Datore di Lavoro può assumere direttamente il ruolo di Soggetto Formatore per organizzare la Formazione esclusivamente nei confronti dei propri Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Per fare questo, deve rispettare tutti i criteri di pianificazione del corso e avvalersi di docenti esperti e qualificati ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

Requisiti di validità del corso e dell’Attestato
L’autorizzazione dell’Ente Formatore è la condizione di partenza, ma non l’unica. Affinché un Attestato sia riconosciuto a tutti gli effetti di Legge su tutto il territorio nazionale, il corso deve rispettare rigidi criteri formali e organizzativi:
- Qualifica dei Docenti: I docenti devono possedere i requisiti minimi previsti dal D.M. 6 marzo 2013 (esperienza pluriennale, laurea o percorsi di specializzazione stabiliti per Legge).
- Frequenza Minima: È obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore di Formazione previste dal percorso didattico.
- Registro delle Presenze e Fascicolo del Corso: L’Ente Formatore deve redigere un registro presenze (cartaceo o digitale) e conservare presso i propri archivi il “Fascicolo del corso” per almeno 10 anni.
- Verifica Finale dell’Apprendimento: Al termine del percorso deve essere svolta una prova di verifica (test, colloquio o prova pratica, a seconda della tipologia di corso e di ruolo) con relativo verbale sottoscritto dal Responsabile del Progetto Formativo.
- Modalità di Erogazione Consentite: I corsi possono svolgersi in presenza, in Videoconferenza Sincrona (VCS) o in E-learning, ma entro i limiti stabiliti dall’Accordo (ad esempio, le parti pratiche delle attrezzature o gli addestramenti per ambienti confinati richiedono tassativamente la presenza fisica).
Infine, l’Attestato rilasciato deve essere unico per ciascun corso e contenere elementi minimi obbligatori: denominazione del Soggetto Formatore, dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale), tipologia di corso con riferimento normativo e durata, modalità di erogazione, data, luogo e firma del legale rappresentante.
Leggi anche: Chi deve fare la Formazione obbligatoria sulla Sicurezza e quando scatta l’obbligo
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Chi può rilasciare Attestati di Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro: domande frequenti
Chi può rilasciare gli attestati di Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro?
Gli Attestati di Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro possono essere rilasciati dai Soggetti Formatori autorizzati dalla Normativa. Tra questi rientrano soggetti istituzionali, Centri di Formazione Accreditati, organismi paritetici, associazioni sindacali e fondi interprofessionali che possiedono i requisiti previsti. Anche il Datore di Lavoro può svolgere il ruolo di Soggetto Formatore, ma esclusivamente nei confronti dei propri Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Quali requisiti deve rispettare un Corso di Sicurezza perché l’Attestato sia valido?
Il corso deve essere organizzato da un Soggetto Formatore autorizzato e rispettare precisi requisiti. I docenti devono essere qualificati, il partecipante deve frequentare almeno il 90% delle ore previste e deve essere effettuata una verifica finale dell’apprendimento. Il Soggetto Formatore deve inoltre predisporre il registro delle presenze e conservare il fascicolo del corso per almeno 10 anni.
Cosa succede se l’Attestato di Sicurezza viene rilasciato da un ente non autorizzato?
Se il corso viene svolto da un ente privo dei requisiti previsti, l’Attestato rilasciato è privo di valore legale. Il Datore di Lavoro risulta quindi inadempiente rispetto agli Obblighi di Formazione e può incorrere nelle sanzioni previste dalla Normativa per i Lavoratori non correttamente formati.
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