Corsi di Sicurezza online: da quale dispositivo si possono seguire?
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- Nei corsi in videoconferenza sincrona l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede che ogni partecipante si colleghi da pc o tablet a suo esclusivo uso, e al punto 3.2.3 dell’Allegato A esclude espressamente lo smartphone. La formula “a suo esclusivo uso” vale anche fra colleghi: due Lavoratori non possono seguire la stessa lezione da un unico schermo.
- Per l’e-learning asincrono l’Accordo non prescrive alcun dispositivo, e la sezione che lo disciplina non nomina mai la postazione del partecipante. Quando un centro di Formazione richiede comunque il computer o il tablet, il vincolo nasce dalla scheda tecnica del corso, che il partecipante accetta al momento dell’iscrizione, e si tratta quindi di una condizione contrattuale.
- Dispositivo, credenziali e connessione sono affidati a due soggetti. Nei corsi in videoconferenza, prima dell’iscrizione il centro di Formazione deve informare il partecipante e l’azienda committente sui requisiti della postazione, e per l’articolo 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 la Formazione non può comportare oneri economici per i Lavoratori: ne discende che il costo del dispositivo non dovrebbe ricadere su di loro.
Il dispositivo ammesso cambia con la modalità del corso: in videoconferenza il vincolo lo pone l’Accordo Stato-Regioni, mentre nell’e-learning lo pone la scheda tecnica che il partecipante accetta all’atto dell’iscrizione
Per seguire un Corso di Sicurezza sul Lavoro online servono una connessione stabile e un dispositivo, e fra i requisiti tecnici che il soggetto formatore comunica prima dell’iscrizione compaiono di norma il computer o il tablet. Vista la diffusione dello smartphone, è lecito chiedersi se anche il telefono sia ammesso.
La risposta si trova su piani diversi. Il primo è il dettato della Normativa, che per una delle due modalità di erogazione è esplicito e per l’altra tace; il secondo sono le regole che i Corsi di Formazione pongono nelle proprie schede tecniche, e che il partecipante accetta all’atto dell’iscrizione. Vanno quindi tenute separate la videoconferenza sincrona, che ha un orario e un docente collegato in diretta, e l’e-learning asincrono, che ciascuno svolge quando vuole.
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I requisiti tecnici della postazione del partecipante
Per i corsi in videoconferenza sincrona la regola sta nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio dello stesso anno. Il punto 3.2 dell’Allegato A descrive la postazione del partecipante, che deve essere collegato all’evento formativo da un dispositivo a suo esclusivo uso per tutta la durata del corso, e indica pc e tablet come strumenti tipici.
Il precetto vero e proprio arriva poco più avanti. Al punto 3.2.3, sotto il titolo “Connettività della postazione di utente”, l’Accordo esclude espressamente lo smartphone, e lo motiva con le condizioni ergonomiche non idonee e perché generalmente non garantisce una sufficiente continuità della stabilità e velocità di collegamento alla rete.
La formula “a suo esclusivo uso” pone un vincolo ulteriore, che si sottovaluta quando in azienda si organizzano le sessioni. Il punto 3.2 chiede che ogni partecipante sia collegato tramite un pc o un tablet riservato a lui soltanto per l’intera durata del corso. Due Lavoratori che seguono la stessa lezione da un unico schermo non rispettano quel requisito, e la postazione condivisa non è ammessa nemmeno se entrambi risultano regolarmente iscritti.
Per l’e-learning asincrono l’Accordo tace. La sezione che lo disciplina, il punto 3.3, fissa i requisiti organizzativi del soggetto formatore, i requisiti tecnici della piattaforma e il contenuto del documento progettuale del corso, e non nomina mai la postazione dell’utente.
Quando un centro di Formazione richiede il computer o il tablet anche per l’asincrono, la richiesta ha un fondamento diverso. Il punto 3.3.4 impone all’ente di redigere per ogni corso un documento progettuale che comprende una scheda tecnica delle risorse e delle specifiche tecniche di utente necessarie alla fruizione, e stabilisce che quel documento sia reso disponibile al partecipante, il quale all’atto dell’iscrizione ne dichiara la presa visione e l’accettazione. Il vincolo, quindi, può esistere, ma nasce dal contratto e non dalla norma.
La richiesta ha però una ragione tecnica. L’Accordo chiede al soggetto formatore di garantire un sistema di gestione della Formazione in grado di tracciare e certificare la durata, la progressività e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente. Chi risponde di quella tracciatura ha quindi titolo per indicare da quale postazione il percorso vada seguito, perché è su quella che il sistema deve poter registrare ciò che il partecipante fa.

Gli altri requisiti della postazione: credenziali e connessione
Perché quella registrazione valga qualcosa, però, deve essere attribuibile a una persona sola. È qui che nell’e-learning il vincolo si sposta dal dispositivo a chi lo usa.
Lo stesso documento progettuale deve riportare le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, con le garanzie sul trattamento dei dati personali. L’Accordo non descrive come quelle credenziali debbano essere fatte, e non contiene un divieto espresso di condividerle. Chiede però che il centro di Formazione dichiari nel documento come profila chi accede, e che la piattaforma certifichi il percorso di ciascun utente: sono due previsioni che stanno in piedi solo se le ore risultano attribuite a chi le ha effettivamente svolte.
Ne viene una condizione pratica che in azienda si sottovaluta quando si iscrive un gruppo. I centri di Formazione chiedono di norma che ogni Lavoratore disponga di un proprio indirizzo di posta elettronica, oltre che di un computer o di un tablet, perché è su quell’indirizzo che si apre la sua utenza.
Per quanto riguarda la qualità della connessione l’Accordo scrive che, in caso di modalità di frequenza in videoconferenza, il soggetto formatore dovrebbe raccomandare al partecipante di verificare la stabilità e la velocità della connessione della propria postazione prima dell’iscrizione, e lascia quella verifica sotto la responsabilità di chi segue il corso. Per l’e-learning l’Accordo non pone requisiti di connessione.
Chi risponde dei requisiti della Formazione a distanza?
Dispositivo, credenziali e connessione sono affidati a due soggetti, e a ciascuno in un modo diverso.
Il primo soggetto è chi eroga il corso, su cui grava uno specifico obbligo di informazione. Nei corsi in videoconferenza, prima che l’iscrizione venga perfezionata, il centro di Formazione deve informare il partecipante, e il Datore di Lavoro committente per i corsi a suo carico, sulle caratteristiche della piattaforma, sui requisiti di connettività e sulle dotazioni hardware e software della postazione. Per l’e-learning l’Accordo chiede invece che il documento progettuale di cui si è detto sia reso disponibile al partecipante, che all’atto dell’iscrizione ne dichiara la presa visione e l’accettazione.
Il secondo soggetto è l’azienda che acquista il corso. Dal momento dell’informativa il requisito è noto a entrambi, e la conseguenza ricade su di lei prima che sul singolo Lavoratore. L’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la Formazione avvenga durante l’orario di lavoro e non possa comportare oneri economici a carico dei Lavoratori: ne discende che il costo del dispositivo con cui seguire il corso non può essere scaricato sul Lavoratore.
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Corsi di Sicurezza online: domande frequenti
Un Corso di Sicurezza sul Lavoro in videoconferenza si può seguire dallo smartphone?
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non lo consente. Prevede che il partecipante si colleghi da pc o tablet a suo esclusivo uso per tutta la durata del corso, e al punto 3.2.3 esclude espressamente lo smartphone. La motivazione è duplice: le condizioni ergonomiche non idonee, e il fatto che il telefono generalmente non garantisca una sufficiente continuità della stabilità e velocità di collegamento alla rete.
Per i Corsi di Sicurezza sul Lavoro in e-learning è obbligatorio il computer?
L’Accordo Stato-Regioni non prescrive alcun dispositivo per l’e-learning asincrono. Molti centri di Formazione lo richiedono, e in quel caso il vincolo nasce dal documento progettuale del corso, che il partecipante dichiara di accettare al momento dell’iscrizione. Resta fermo che l’e-learning non è ammesso per ogni percorso: il punto 3.5 dell’Accordo indica corso per corso quali possano essere erogati a distanza.
Due Lavoratori possono seguire lo stesso corso in videoconferenza dallo stesso computer?
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non lo consente. Prevede che ogni partecipante si colleghi da un dispositivo a suo esclusivo uso per tutta la durata del corso, e due Lavoratori che seguono la stessa lezione da un unico schermo non rispettano quel requisito, nemmeno se entrambi risultano regolarmente iscritti.
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