Idoneità con limitazioni: obblighi dell’azienda, nuovo giudizio e scadenze
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- Quando il Giudizio di Idoneità contiene limitazioni, il Datore di Lavoro è tenuto ad attuare le misure indicate dal Medico Competente e ad affidare al Lavoratore soltanto le attività compatibili. Se le misure escludono la mansione specifica, il Lavoratore va adibito, ove possibile, a mansioni equivalenti o, se non ve ne sono, inferiori, con il trattamento della mansione di provenienza.
- Il Giudizio di Idoneità si forma sugli elementi di cui il Medico Competente dispone il giorno della visita, sicché un referto specialistico non ancora disponibile a quella data non entra nella valutazione. Quando il Lavoratore ha un referto nuovo, lo trasmette al Medico Competente e gli chiede formalmente una Visita Medica a richiesta, che si conclude con un nuovo giudizio; un nuovo giudizio si ha anche alla visita periodica e a quella per il cambio di mansione.
- Una limitazione temporanea indica fino a quando il Lavoratore non può svolgere certe attività, e, se scade prima della visita successiva, da quel giorno il Lavoratore è idoneo senza limitazioni, mentre se scade insieme al giudizio va visitato di nuovo. La periodicità delle visite, di norma annuale, la stabilisce il Medico Competente con ogni giudizio, e per l’invio a visita l’unica scadenza da monitorare è quella della visita.
Il Giudizio di Idoneità con limitazioni obbliga l’azienda ad attuare le misure del Medico Competente e, quando queste escludono la mansione, a cercare una collocazione compatibile, finché il Medico non esprime un nuovo giudizio o l’ASL, su ricorso, non lo modifica o lo revoca
Al termine della Visita Medica il Medico Competente esprime per iscritto il Giudizio di Idoneità alla mansione specifica, e ne consegna una copia al Lavoratore e una al Datore di Lavoro, come prevede l’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008. Fra i giudizi possibili c’è l’idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, che indica quali attività della mansione il Lavoratore non può svolgere, o a quali condizioni può svolgerle.
Il documento che arriva in azienda riporta l’esito della valutazione e non il quadro clinico. La Cartella Sanitaria e di Rischio è infatti custodita dal Medico Competente, sotto la sua responsabilità e nel rispetto del segreto professionale, secondo l’articolo 25, comma 1, dello stesso decreto. Il Datore di Lavoro deve riorganizzare le attività del Lavoratore disponendo soltanto di questo documento.
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Gli obblighi dell’azienda di fronte a un giudizio con limitazioni
Ricevuto il giudizio, il Datore di Lavoro è tenuto ad attuare le misure indicate dal Medico Competente, come stabilisce l’articolo 42 del D.Lgs. 81/2008. Nell’affidare i compiti deve inoltre tenere conto delle condizioni di Salute del Lavoratore, come prevede l’articolo 18, comma 1, dello stesso decreto.
Ogni limitazione va riferita alla mansione specifica, cioè alle attività che il Lavoratore svolge effettivamente. Un giudizio può, per esempio, escludere la movimentazione manuale dei carichi, e se la mansione comprende altre attività il Lavoratore continua a svolgerla, mentre le operazioni di sollevamento e spostamento dei carichi vanno organizzate in altro modo.
Quando le misure indicate dal Medico prevedono un’inidoneità alla mansione specifica, la Legge impone al Datore di Lavoro di adibire il Lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, se non ve ne sono, a mansioni inferiori, garantendogli il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Se la nuova mansione è soggetta a Sorveglianza Sanitaria, il Lavoratore va sottoposto alla visita prevista per il cambio di mansione, e non può svolgerla prima del nuovo Giudizio di Idoneità. Il caso più delicato è però quello in cui il giudizio non dichiara alcuna inidoneità, ma le limitazioni escludono tutte le attività che compongono la mansione, in qualunque postazione sia svolta.
Quando le limitazioni escludono l’intera mansione
L’articolo 42 si applica a tutti i giudizi previsti dall’articolo 41, comma 6, e lega l’obbligo di ricollocazione al contenuto delle misure, qualunque sia la denominazione del giudizio. Per questo una limitazione che esclude l’intera mansione produce l’effetto di un’inidoneità alla mansione specifica, e il Datore di Lavoro deve verificare nell’intera organizzazione se esistano mansioni equivalenti o, in difetto, inferiori compatibili.
La scelta del giudizio spetta al Medico Competente, al quale l’azienda fornisce le informazioni sull’organizzazione del lavoro e sui processi produttivi, mentre individuare una mansione compatibile è compito del Datore di Lavoro. Chiedere al Medico un’inidoneità temporanea al posto delle limitazioni non cambia quindi gli obblighi che l’articolo 42 pone all’azienda.
Quando in azienda non esiste alcuna collocazione compatibile, le conseguenze sul rapporto di lavoro sono materia di diritto del lavoro, al di fuori della Sorveglianza Sanitaria.
Se il Datore di Lavoro non condivide il giudizio, può proporre ricorso all’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio entro trenta giorni dalla comunicazione (articolo 41, comma 9). L’ASL può disporre ulteriori accertamenti, e al termine conferma, modifica o revoca il giudizio, mentre la norma non prevede che il giudizio resti sospeso in attesa della decisione. Al di fuori del ricorso, un giudizio è sostituito soltanto da un nuovo giudizio del Medico Competente.

Gli elementi su cui si forma il Giudizio di Idoneità
Il Medico Competente formula il giudizio su quanto conosce il giorno della visita, e un referto specialistico non ancora disponibile a quella data non può entrare nella valutazione. Il Medico può allora esprimere un giudizio con lo stesso contenuto del precedente, oppure disporre gli accertamenti che ritiene necessari prima di esprimersi.
Gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al Rischio che il Medico Competente ritiene necessari rientrano nella Sorveglianza Sanitaria e sono a carico del Datore di Lavoro (articolo 41, comma 4). Il referto di un accertamento che il Lavoratore svolge per proprio conto è invece un documento sanitario suo, che l’azienda non riceve.
Il nuovo Giudizio di Idoneità
Il Lavoratore trasmette quel referto al Medico Competente, perché è un documento sanitario che riguarda la sua Salute, e insieme gli chiede formalmente una Visita Medica a richiesta, che il Medico effettua qualora la ritenga correlata ai Rischi professionali o a condizioni di Salute che l’attività lavorativa potrebbe aggravare, e che si conclude con un nuovo Giudizio di Idoneità. Fino al nuovo giudizio la limitazione rimane in vigore, e l’azienda è tenuta ad applicarla.
Un nuovo giudizio viene espresso inoltre alla visita periodica, alla visita per il cambio di mansione e al rientro da un’assenza per motivi di Salute superiore a sessanta giorni continuativi, quando il Medico Competente può esprimerlo anche senza visita, se non la ritiene necessaria (articolo 41, comma 2).
Il nuovo giudizio sostituisce integralmente il precedente, perché per ciascun Lavoratore può essere in vigore un solo Giudizio di Idoneità. L’azienda adegua quindi l’organizzazione del lavoro al nuovo giudizio, con il quale il Medico Competente stabilisce anche la scadenza della visita successiva.

La scadenza della visita e quella della limitazione temporanea
La visita periodica è di norma annuale, e il Medico Competente può stabilire una cadenza diversa in funzione della Valutazione dei Rischi (articolo 41, comma 2), indicandola nel Protocollo Sanitario per ciascuna mansione. La periodicità dipende comunque sempre dal Giudizio di Idoneità, con il quale il Medico Competente può mantenere la scadenza precedente o fissarne una nuova.
Per gli addetti ai videoterminali è la Legge stessa a legare la periodicità al contenuto del giudizio: l’articolo 176, comma 3, prevede visite biennali per chi è idoneo con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto cinquant’anni, e quinquennali negli altri casi, salvo diversa indicazione del Medico.
Una limitazione temporanea ha invece una durata propria, che può essere di pochi mesi mentre la visita successiva cade dopo un anno. Se la limitazione scade prima della visita, da quella data il Lavoratore è idoneo senza limitazioni fino alla visita successiva; se scade insieme al giudizio, il Lavoratore va visitato di nuovo.
Il Datore di Lavoro è tenuto a inviare i Lavoratori alla visita entro le scadenze del programma di Sorveglianza Sanitaria (articolo 18, comma 1), e per l’invio a visita l’unica scadenza da monitorare è quella della Visita Medica, mentre la data della limitazione indica soltanto fino a quando il Lavoratore non può svolgere le attività escluse.
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Idoneità con limitazioni: domande frequenti
Il Datore di Lavoro può chiedere al Medico Competente un’inidoneità temporanea al posto delle limitazioni?
Può fornire al Medico Competente le informazioni sull’organizzazione del lavoro, ma la scelta del giudizio spetta al Medico, fra quelli previsti dall’articolo 41, comma 6, del D.Lgs. 81/2008. Qualunque sia il giudizio, se le misure escludono la mansione specifica il Datore di Lavoro verifica la possibilità di adibire il Lavoratore a mansioni equivalenti o, in difetto, inferiori, come prevede l’articolo 42. Qualora non condivida il giudizio, può presentare ricorso all’ASL entro 30 giorni dalla comunicazione.
Chi trasmette al Medico Competente un referto nuovo sulla limitazione?
Lo trasmette il Lavoratore, quando l’accertamento è una sua iniziativa, perché il referto riguarda la sua Salute e all’azienda arriva soltanto il Giudizio di Idoneità. Insieme al referto il Lavoratore chiede formalmente al Medico Competente una Visita Medica a richiesta, che si conclude con un nuovo giudizio. Gli esami e le visite specialistiche che il Medico Competente ritiene necessari sono invece disposti dal Medico e a carico del Datore di Lavoro.
Dopo un nuovo Giudizio di Idoneità, la visita periodica si sposta?
Dipende dal Medico Competente. Ogni visita si conclude con un nuovo giudizio, che sostituisce integralmente il precedente, e con quel giudizio il Medico stabilisce anche la scadenza della visita successiva, mantenendo quella già fissata oppure fissandone una nuova, di norma a 12 mesi. Per gli addetti ai videoterminali la periodicità è legata dalla Legge al contenuto del giudizio: biennale per chi è idoneo con prescrizioni o limitazioni o ha compiuto 50 anni, quinquennale negli altri casi, salvo i casi particolari in cui il Medico stabilisce una frequenza diversa.
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