Obblighi di Sicurezza sul Lavoro senza dipendenti: il Socio che lavora, e chi invece lavora da solo
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- Gli obblighi di Sicurezza sul Lavoro non nascono con la prima assunzione ma con la presenza di Lavoratori, fra i quali rientra il Socio che lavora per la società. Una società senza dipendenti in cui almeno un Socio lavori deve quindi redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione, designare le figure della Prevenzione, provvedere alla Formazione e, se i Rischi lo richiedono, alla Sorveglianza Sanitaria.
- Il Documento di Valutazione dei Rischi da solo non mette in regola l’impresa, perché deve riportare la mansione svolta dal Socio che lavora e i nominativi delle figure della Prevenzione, e perché accanto al documento occorre designare e formare gli addetti alle Emergenze. Chi redige il documento e rinvia designazioni e corsi produce un atto che registra le mancanze della propria azienda.
- Chi lavora in proprio senza dipendenti, come l’artigiano, il Lavoratore autonomo e i componenti dell’impresa familiare, ricade in un regime più leggero. Deve utilizzare attrezzature conformi e Dispositivi di Protezione Individuale, mentre la Visita Medica del Lavoro e i Corsi di Formazione diventano una facoltà, con oneri a proprio carico, salvo che una disciplina specifica li renda obbligatori per determinate attività.
Gli obblighi di Sicurezza sul Lavoro non nascono dal contratto di assunzione ma dalla presenza di Lavoratori, categoria alla quale il Socio che lavora per la società è equiparato
Molte microimprese ritengono che documenti, corsi e Visite Mediche diventino obbligatori soltanto con la prima assunzione. Il D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, fa invece dipendere gli obblighi dalla presenza di Lavoratori, cioè di persone che prestano la propria attività nell’organizzazione di un Datore di Lavoro, con qualunque tipo di rapporto.
Fra i Lavoratori il decreto comprende espressamente il Socio che presta la propria attività per conto della società. Una società senza dipendenti, ma con un Socio che vi lavora, ha perciò gli obblighi di un’impresa con personale assunto, mentre chi lavora in proprio senza dipendenti, come l’artigiano o il Lavoratore autonomo, ricade in un regime più leggero.
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Il Socio Lavoratore e il Datore di Lavoro nelle società fra Soci
La definizione vale anche per chi lavora senza retribuzione, e comprende il Socio di qualunque società, anche cooperativa o di fatto, purché presti la propria attività per conto della società. In questo caso si parla di Socio Lavoratore.
Accanto al Lavoratore c’è il Datore di Lavoro, cioè chi ha la responsabilità dell’organizzazione ed esercita i poteri decisionali e di spesa. In una società questa figura coincide con chi la amministra, e nella società in nome collettivo, salvo patti diversi, l’amministrazione spetta a ciascun Socio, mentre nella società in accomandita semplice spetta ai soli Soci Accomandatari. Una società senza dipendenti ha entrambe le figure non appena almeno uno dei Soci vi lavora, e spesso le due coincidono nella stessa persona.
Dove invece nessuno lavora per l’organizzazione, né un dipendente né un Socio, gli obblighi del decreto non sorgono. Quando sorgono, gli adempimenti principali sono il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, la designazione delle figure della Prevenzione e delle Emergenze, la Formazione e, quando i Rischi la richiedono, la Sorveglianza Sanitaria.

Il Documento di Valutazione dei Rischi e le figure della Prevenzione
Si comincia dalla Valutazione dei Rischi, perché sui Rischi individuati si stabiliscono gli accertamenti sanitari, i corsi e le misure da adottare. La Valutazione dei Rischi non rientra fra le pratiche di cui si occupa il commercialista, e il Datore di Lavoro non può delegarla, anche quando si avvale del supporto di un professionista della Sicurezza sul Lavoro. Un’impresa appena costituita deve effettuare immediatamente la Valutazione dei Rischi e ha novanta giorni dall’inizio dell’attività per elaborare il documento, ma le misure adottate e i nominativi delle figure della Prevenzione vanno documentati fin dall’inizio.
Il DVR deve descrivere le mansioni effettivamente svolte in azienda, comprese quelle svolte dal Socio Lavoratore, che si valutano come quelle di qualunque altro Lavoratore. Il professionista che affianca il Datore di Lavoro chiede quindi quali attrezzature si utilizzino e se si lavori in quota. Per un’impresa di due persone sono domande che possono sembrare eccessive, ma servono a riportare nel documento la mansione che il Socio svolge, perché un DVR che non la contenga descrive un’azienda diversa da quella reale.
Il Datore di Lavoro istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione. Nel documento vanno poi indicati i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e, quando la Sorveglianza Sanitaria è dovuta, del Medico Competente. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente sono scelti dal Datore di Lavoro, mentre il Rappresentante è eletto o designato dai Lavoratori, e se non viene eletto né designato le sue funzioni sono svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Il Datore di Lavoro deve inoltre designare gli addetti al Primo Soccorso e all’Antincendio.
Redigere il documento e rinviare le designazioni a quando ci sarà tempo non mette in regola l’impresa, perché i nominativi delle figure della Prevenzione fanno parte del documento. Un DVR senza quei nominativi registra le mancanze dell’azienda, ed è la prima cosa che nota chi lo esamina durante un controllo.
Sulle Emergenze è diffusa la convinzione che, senza dipendenti, gli addetti al Primo Soccorso e all’Antincendio non servano, perché non ci sarebbe nessuno da soccorrere. Un Infortunio può però colpire proprio il Socio Lavoratore, e in quel momento deve esserci una persona designata e formata per intervenire.
La Formazione obbligatoria nella società fra Soci
La Formazione riguarda anzitutto il Socio Lavoratore, che deve ricevere quella prevista per i Lavoratori, generale e specifica per la mansione che svolge, come un dipendente. Ogni persona designata deve poi ricevere la Formazione prevista per il proprio incarico, ed è per questo che designazioni e corsi vanno programmati insieme.
Nella microimpresa gli incarichi si concentrano su poche persone, e lo stesso Socio può essere designato addetto sia al Primo Soccorso sia all’Antincendio. In quel caso deve frequentare entrambi i corsi, che riguardano competenze diverse.
Il Datore di Lavoro ha un percorso formativo proprio, che il corso rivolto ai Lavoratori, anche se già frequentato, non sostituisce. Il decreto lo prevede per tutti i Datori di Lavoro, compresi quelli che non assumono l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ne ha fissato durata e contenuti.
Il corso dura almeno sedici ore, si aggiorna ogni cinque anni con altre sei e, secondo il Ministero del Lavoro, va concluso entro il 19 maggio 2027. Chi possiede già un attestato valido come Datore di Lavoro che svolge i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, come Responsabile o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione o come Coordinatore per la Sicurezza ha il corso riconosciuto per intero e non deve frequentarlo.
Gli attestati conseguiti per altre finalità non sostituiscono questi corsi. L’attestato HACCP, per esempio, certifica una Formazione sull’igiene degli alimenti, che è materia distinta dalla Sicurezza sul Lavoro.

La Sorveglianza Sanitaria: chi deve fare la Visita Medica e chi può sceglierla
L’ultimo adempimento è la Sorveglianza Sanitaria, l’insieme delle Visite Mediche e degli accertamenti con cui il Medico Competente verifica che il Lavoratore sia idoneo alla propria mansione. È dovuta nei casi previsti dalla Normativa, e sono i Rischi individuati nel documento a stabilire quali accertamenti vadano previsti e per quali Lavoratori.
Il Socio Lavoratore esposto a un Rischio per il quale la Normativa prevede la Sorveglianza Sanitaria va sottoposto a Visita Medica come un dipendente, con la periodicità prevista per la sua mansione, anche quando in azienda lavora soltanto lui.
Diversa è la posizione del Socio che amministra la società senza lavorarvi e del titolare di un’impresa individuale con dipendenti, che la definizione di Lavoratore non comprende anche quando lavora accanto ai propri dipendenti. L’obbligo di Sorveglianza Sanitaria riguarda i Lavoratori, e chi non rientra fra loro può decidere se sottoporsi alla visita. La stessa scelta spetta all’artigiano che lavora in proprio senza dipendenti.
Per ogni mansione il Medico Competente stabilisce gli esami da eseguire nel Protocollo Sanitario, che si fonda sui Rischi individuati nel documento. Qualora il titolare decida di sottoporsi alla visita e svolga la stessa mansione dei propri dipendenti, il Medico Competente può rilasciargli il Giudizio di Idoneità soltanto dopo che ha effettuato tutti quegli esami.
Più incerta è la posizione del Socio che amministra la società e insieme vi lavora, un caso frequente nelle società di persone. Questo Socio è Socio Lavoratore, perché presta la propria attività per la società, e insieme Datore di Lavoro, perché la amministra. La definizione di Lavoratore non esclude chi amministra, ma la Normativa non regola in modo espresso questa sovrapposizione, sicché la posizione di questo Socio, a partire dall’obbligo di visita, va valutata in base all’assetto della singola società.
Leggi anche: Quando la nomina del Medico Competente è obbligatoria per il Datore di Lavoro?
Gli obblighi di chi lavora in proprio
Chi lavora in proprio senza dipendenti, come l’artigiano, il Lavoratore autonomo e i componenti dell’impresa familiare, ha un regime a parte, che il decreto detta all’articolo 21. Restano dovuti l’uso di attrezzature conformi e di opere provvisionali idonee, come i ponteggi, i Dispositivi di Protezione Individuale e, quando si lavora in appalto o subappalto, la tessera di riconoscimento. La Sorveglianza Sanitaria e i Corsi di Formazione diventano invece una facoltà, con oneri a proprio carico, salvo che una disciplina specifica, dettata per determinate attività, li renda comunque obbligatori.
Il regime cambia con l’assunzione. Chi lavora in proprio e assume dipendenti soltanto in alcuni periodi dell’anno ricade negli obblighi pieni dal momento di ogni assunzione, sicché a ogni nuovo ingresso deve verificare che documento, designazioni e corsi siano in regola.
La microimpresa: semplificazioni e sanzioni
Per le imprese più piccole è prevista una Valutazione dei Rischi condotta con procedure standardizzate, secondo uno schema uniforme che agevola la redazione del documento e che non si applica alle attività a Rischio più elevato. Anche con le procedure standardizzate il DVR va redatto e tenuto a disposizione in azienda, e il corso richiesto al Datore di Lavoro di una società con un solo Socio Lavoratore è lo stesso che frequenta il Datore di Lavoro di un’azienda con cento dipendenti.
Le imprese più grandi sono in genere più esposte ai controlli, ma quando manca il Documento di Valutazione dei Rischi la Normativa non prevede sanzioni ridotte per le piccole. La mancata elaborazione del documento è punita penalmente ed è la prima voce dell’elenco delle gravi violazioni per le quali l’Organo di Vigilanza, cioè l’Ispettorato del Lavoro o l’ASL, adotta la sospensione dell’attività. Per la sospensione basta un solo accertamento, e finché dura l’impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione né con le stazioni appaltanti.
Per una microimpresa il primo passo è stabilire quali Soci lavorano per la società e con quale mansione, perché su questa base si redige il documento e si programmano designazioni, corsi e visite.
Un unico partner per Medicina, Formazione e Sicurezza sul Lavoro
Mettere in regola una società fra Soci significa coordinare documento, designazioni, corsi e visite, che spesso fanno capo a professionisti diversi. GDM Sanità è una realtà specializzata in Medicina, Formazione e Sicurezza sul Lavoro, attiva su tutto il territorio nazionale, e segue le microimprese in ciascuno di questi adempimenti.
Affianchiamo il Datore di Lavoro nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, organizziamo i Corsi per i Soci Lavoratori, per il Datore di Lavoro e per gli addetti alle Emergenze e gestiamo le Visite Mediche del Lavoro, monitorando le scadenze di corsi e visite perché nessun adempimento resti scoperto.
Se nella tua società ci sono Soci che lavorano e vuoi verificare quali adempimenti ti riguardano, richiedi un preventivo gratuito: partiremo dalla mansione che svolge ciascun Socio.
Obblighi di Sicurezza sul Lavoro senza dipendenti: domande frequenti
Una società senza dipendenti deve fare il DVR?
Sì, quando almeno uno dei Soci lavora per la società. Il Socio che presta la propria attività per conto della società rientra fra i Lavoratori, quindi l’impresa è tenuta a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi. Al documento si aggiungono l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, la designazione delle figure della Prevenzione e delle Emergenze, la Formazione e, in presenza di Rischi che la rendano necessaria, la Sorveglianza Sanitaria.
Il titolare di un’impresa deve fare la Visita Medica del Lavoro?
L’obbligo di visita riguarda i Lavoratori esposti a Rischi per i quali la Normativa prevede la Sorveglianza Sanitaria, compresi i Soci che lavorano per la società. Il titolare di un’impresa individuale non è un Lavoratore e può quindi scegliere se sottoporsi alla visita. Se decide di farla e svolge la stessa mansione dei propri dipendenti, deve effettuare tutti gli accertamenti che il Protocollo Sanitario prevede per quella mansione se vuole ottenere il Giudizio di Idoneità, perché senza di essi il Medico Competente non può rilasciarlo.
Chi lavora da solo ha obblighi di Sicurezza sul Lavoro?
Sì, ma ridotti. Artigiani, Lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare senza dipendenti devono utilizzare attrezzature conformi e idonee opere provvisionali, come i ponteggi, munirsi di Dispositivi di Protezione Individuale e, in regime di appalto, di tessera di riconoscimento. La Visita Medica del Lavoro e i Corsi di Formazione restano invece una facoltà, con oneri a proprio carico, salvo che una disciplina specifica, dettata per determinate attività, li renda obbligatori.
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