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Protocollo Sanitario: chi decide gli esami della Visita Medica del Lavoro e su quale base

23 settembre 2026 Medicina del Lavoro
Protocollo Sanitario: chi decide gli esami della Visita Medica del Lavoro e su quale base | GDM Sanità

In questo articolo si parla di…

Il Medico Competente stabilisce gli esami della Visita Medica del Lavoro nel Protocollo Sanitario, sulla base dei Rischi individuati per ciascuna mansione nel Documento di Valutazione dei Rischi

Un’azienda che deve far visitare i propri Lavoratori, alla prima assunzione o prima dell’avvio di un cantiere, si vede proporre un elenco di esami che cambia da una mansione all’altra e dal quale dipende il costo della visita. Prima di fissare le visite ha bisogno di sapere chi abbia stabilito quegli esami e con quali criteri.

La Visita Medica del Lavoro è il controllo con cui il Medico Competente, nominato dal Datore di Lavoro per la Sorveglianza Sanitaria, verifica che il Lavoratore sia idoneo alla propria mansione. Si conclude con il Giudizio di Idoneità e, secondo il D.Lgs. 81/2008, comprende gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al Rischio che il Medico ritiene necessari. Il Medico li fissa nel Protocollo Sanitario partendo dai Rischi indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi, sicché ciò che il documento riporta per ciascuna mansione incide anche sugli esami che i Lavoratori dovranno sostenere.

Leggi anche: Gestione delle Visite Mediche: obblighi, scadenze e responsabilità del Datore di Lavoro

Il Protocollo Sanitario e chi lo redige

Il Protocollo Sanitario è il documento in cui il Medico Competente riporta le mansioni dell’azienda con i Rischi a cui ciascuna espone e, per ognuna, gli accertamenti da eseguire durante le visite. Lo redige il Medico, e un’azienda che attiva per la prima volta la Sorveglianza Sanitaria deve disporne prima ancora di fissare le visite.

Una volta redatto, il Protocollo si aggiorna quando cambiano le mansioni o i Rischi che comportano, oppure quando il Medico Competente lo ritiene necessario, anche in seguito a modifiche di Legge o a evoluzioni medico-scientifiche. Per redigerlo e aggiornarlo il Medico si basa sui Rischi che l’azienda indica nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi come base del Protocollo

Il Datore di Lavoro è tenuto a fornire al Medico Competente le informazioni sulla natura dei Rischi, contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che associa a ogni mansione i Rischi che comporta. L’elaborazione del documento è un obbligo che il Datore di Lavoro non può delegare, e per questo non può non conoscere i Rischi della sua azienda.

Può accadere però che il Medico, nominato temporaneamente dal Datore di Lavoro su segnalazione di un collega non disponibile, debba chiedere direttamente all’azienda l’elenco delle attività e dei Rischi a esse associati. In questi casi, che restano un’eccezione, l’elenco arriva con una comunicazione scritta, firmata dal Datore di Lavoro, che può essere inviata anche per posta elettronica. Resta così traccia di quanto l’azienda ha dichiarato e dei dati su cui il Medico ha basato la Sorveglianza Sanitaria.

Se in via del tutto eccezionale il Datore di Lavoro, per gravi motivi di Salute, non può temporaneamente collaborare con il Medico Competente all’individuazione dei Rischi, l’azienda può chiederli a chi ha collaborato con il Datore di Lavoro alla redazione del DVR.

Sulla base del DVR, il Medico Competente traduce i Rischi di ogni mansione negli accertamenti con cui ne sorveglia gli effetti sulla Salute del Lavoratore.

Medica che esamina l’orecchio di un Lavoratore con l’otoscopio | GDM Sanità

Gli esami di ciascuna mansione

Il Medico Competente visita ciascun Lavoratore per la mansione e le attività che svolge effettivamente, e chi si occupa soltanto di amministrazione non ha gli stessi esami di chi lavora in cantiere.

Per fare qualche esempio, a una mansione esposta a rumore corrisponde di norma l’audiometria, che misura la capacità uditiva, e a una mansione esposta a polveri la spirometria, che misura la funzione respiratoria. Il Medico può prevederle anche per un profilo impiegatizio, quando la mansione comporta sopralluoghi in impianti industriali.

Per alcune mansioni la Visita Medica del Lavoro ha anche un’altra finalità. Il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006 comprende fra le attività ad elevato Rischio di Infortuni quelle dei comparti dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota oltre i due metri di altezza. In queste attività la legge 125 del 2001 vieta di assumere bevande alcoliche, e la Visita Medica del Lavoro serve anche a escludere condizioni di alcol dipendenza. Il Medico Competente stabilisce con quali accertamenti farlo, e a questo scopo può inserire nel Protocollo la ricerca dell’alcol.

Eseguita sull’aria espirata, la ricerca dell’alcol documenta però soltanto un consumo recente, mentre alcuni valori degli esami ematochimici, cioè del sangue, rivelano un consumo abituale. Per questo il Medico Competente, quando lo ritiene utile a completare il quadro, affianca questi esami alla ricerca dell’alcol.

Quando ritrova gli esami del Protocollo nell’offerta, voce per voce e ciascuno con il proprio costo, l’azienda può chiedersi se sia possibile rinunciare ad alcuni per contenere la spesa.

Gli accertamenti previsti dal Protocollo e l’offerta per la visita

Gli esami che il Protocollo prevede per una mansione non si possono togliere dall’offerta per ridurne il costo, poiché li stabilisce il Medico Competente, che senza quegli accertamenti non è in condizione di rilasciare il Giudizio di Idoneità.

Il titolare di un’impresa individuale non è un Lavoratore e può quindi decidere se sottoporsi alla Visita Medica del Lavoro; qualora scelga di farlo e svolga in cantiere le attività dei propri dipendenti, esegue gli accertamenti previsti per la loro mansione.

L’offerta per la Sorveglianza Sanitaria si costruisce sul Protocollo e ne riporta gli esami mansione per mansione. Quando si chiede un preventivo, quindi, la mansione indicata deve coincidere con quella riportata nel Protocollo.

Leggi anche: Quando la nomina del Medico Competente è obbligatoria per il Datore di Lavoro?

Medico a colloquio con una Lavoratrice durante la Visita Medica del Lavoro | GDM Sanità

Medicina del Lavoro per le imprese: dal Protocollo Sanitario alle visite

Perché gli esami della Visita Medica del Lavoro restino aderenti al lavoro che si svolge in azienda, i Rischi indicati nel DVR, il Protocollo Sanitario e le visite devono procedere di pari passo. GDM Sanità cura la Medicina del Lavoro delle imprese a partire dalla nomina del Medico Competente, e li mantiene allineati per tutta la durata dell’incarico.

Partiamo dal DVR dell’azienda, e sui Rischi che riporta per ciascuna mansione i nostri Medici Competenti impostano il Protocollo e programmano le Visite Mediche del Lavoro. Quando il Protocollo prevede la ricerca dell’alcol, valutano se affiancarvi gli esami ematochimici. Quando cambiano le mansioni aggiorniamo il Protocollo, e quando un Lavoratore passa a una mansione diversa organizziamo la visita per il cambio di mansione.

Prima di fissare le visite dei tuoi Lavoratori, richiedi un preventivo gratuito a GDM Sanità e ti diremo quali documenti trasmetterci, a partire dal DVR, affinché il Protocollo Sanitario sia pronto per la prima visita.


Protocollo Sanitario: domande frequenti

Il Protocollo Sanitario va rifatto ogni anno?

No. Una volta impostato dal Medico Competente, il Protocollo si aggiorna quando cambiano le mansioni o i loro Rischi, che l’azienda riporta nel DVR, oppure quando il Medico lo ritiene necessario, anche per modifiche di Legge o evoluzioni medico-scientifiche. Si ripetono invece le Visite Mediche del Lavoro periodiche, con la cadenza che il Protocollo indica per ciascuna mansione.

Quanto tempo serve per avere il Giudizio di Idoneità dopo la Visita Medica del Lavoro?

Di norma almeno 1 giorno, talvolta 2, perché il Medico Competente deve prima valutare gli esiti degli accertamenti. La data della visita va quindi fissata tenendo conto di quando il Lavoratore deve iniziare: se l’ingresso è previsto di lunedì, una visita il venerdì precedente lascia poco margine.

Che cosa serve per cambiare Medico Competente?

Il Datore di Lavoro revoca la nomina al Medico precedente, con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, e nomina il nuovo Medico Competente, al quale consegna il Documento di Valutazione dei Rischi perché possa redigere il proprio Protocollo Sanitario. Alla cessazione dell’incarico il Medico uscente consegna al Datore di Lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto del segreto professionale.

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