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Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003

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Il primo soccorso aziendale
MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Entrato in vigore il 3 febbraio 2005.
La norma, prevede adempimenti obbligatori per tutte le aziende, e quindi è valida anche per le Associazioni che hanno dipendenti nel proprio organico.
Il decreto classifica le aziende in tre gruppi in base alla tipologia dell'attività svolta, del numero di occupati e dei fattori di rischio secondo le seguenti modalità:

Gruppo A:
tutte le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e elaboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende o unità produttive con cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell agricoltura.

Gruppo B:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il datore di lavoro deve garantire la presenza sul luogo di lavoro di:

Inoltre il decreto prevede l'obbligo di formazione per gli operatori addetti al primo soccorso; il corso dovrà avere una durata di 16 ore per le aziende inserite nel gruppo A e 12 ore per quelle nel gruppo B e C; le modalità per lo svolgimento dei corsi sono indicate nell'allegato 3 del DM 388/04 . La formazione dovrà essere ripetuta con scadenza triennale.

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