Sicurezza sul Lavoro » Antincendio »
Pratiche Antincendio SCIA (ex CPI) e Dichiarazione Sostitutiva


pratiche antincendio

Tra gli aspetti più importanti da prendere in considerazione quando si parla di progettazione antincendio c'è un particolare certificato che, comunemente chiamato CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), ha invece il nome aggiornato di SCIA antincendio.

Negli ultimi anni, infatti, la variazione della normativa antincendio e l'inserimento di soluzioni più complete e sicure per il controllo di questo tipo di rischio, ha portato anche a una modifica ed integrazione della documentazione.

Questo si ripercuote sia nei nomi che, naturalmente, nella loro stesura, ovvero nelle informazioni e dettagli che devono riportare per una corretta compilazione.

La SCIA antincendio rappresenta una semplificazione della più complessa definizione di pratiche antincendio , che prevedono controlli, adeguamenti, formazione del personale e tutto quanto possa essere necessario per garantire la massima sicurezza contro questo tipo di rischio all'interno di un'azienda.

Si può facilmente comprendere che il rischio incendio non è uguale da azienda ad azienda, e proprio per questo motivo la relativa certificazione e formazione del personale sarà differente a seconda che l'azienda sia classificata coma realtà a basso, medio o elevato rischio.

L'introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è fondamentale se si pensa che questa permette di velocizzare, dal punto di vista burocratico, una serie di aspetti relativi alla possibilità di procedere all’apertura della propria attività.

Naturalmente, essendo la SCIA una vera e propria autocertificazione, prevede severe sanzioni in caso di false dichiarazioni, soprattutto perché nell'ambito della sicurezza antincendio diventa fondamentale garantire l'incolumità dei dipendenti contro i rischi derivanti da questo tipo di incidenti.

Indice dei Contenuti:

Quali sono le Attività soggette all’obbligo di CPI / SCIA Antincendio?

La normativa vigente in ambito di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi definisce quali sono le attività in cui la SCIA antincendio, ossia l'ex CPI, è obbligatorio.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Il DPR 151/2011, al quale fa riferimento la normativa antincendio in ambito lavorativo, specifica, all'interno dell'allegato 1, quali siano le ottanta attività soggette a controllo da parte dei VV.F., suddivise in tre categorie (tipo A, tipo B e tipo C).

Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

A seconda della categoria in cui l’attività ricade, si rende necessario presentare modulistiche diverse.

Tali attività vengono classificate in tre differenti categorie: A, B e C.

Rientrare nell'una o nell'altra categoria dipende da una serie di fattori relativi non solo al settore in cui opera l'azienda, ma anche dalle dimensioni e da altri parametri.

Le attività di categoria A

Rientrano nella categoria A solo alcune attività, ricordiamo che le attività non sono classificabili semplicemente sulla base di un valore basso, medio e alto; infatti, il primo passo da compiere deve essere volto a capire se l’attività è tra quelle che sono soggette a controllo oppure no.

Qualora l’attività rientri tra quelle soggette a controllo, diventa fondamentale individuare se rientra nella categoria A oppure nella categoria B o C.

Per le attività di categoria A la valutazione dell'ex Certificato di Protezione Incendi non necessita del visto dei Vigili del Fuoco, che possono procedere ad effettuare sopralluoghi a campione.

Un'azienda in cui è stato effettuato il sopralluogo potrà richiedere ai VVF il rilascio del verbale relativo alla visita tecnica effettuata, valido anche per le attività rientranti nella categoria B.

Le attività di categoria B

Le aziende che appartengono alla categoria B possono essere suddivise in due gruppi:

  • • Aziende che posseggono una regola tecnica e un maggiore livello di complessità rispetto alla categoria precedente;
  • • Aziende che non prevedono una regola tecnica ma presentano complessità minore rispetto alla categoria successiva.
Le attività di categoria B devono obbligatoriamente richiedere ai Vigili del Fuoco la valutazione del progetto: i VVF a loro volta procederanno con sopralluoghi a campione rilasciando alle aziende verificate, il verbale specifico.

Le attività di categoria C

Le aziende di categoria C sono quelle ad elevato rischio incendio: in questo caso la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco è obbligatoria, come per le attività di categoria B, mentre per le attività di categoria A la richiesta di valutazione del progetto da parte dei VVF risulta essere facoltativa.

Prima dell'introduzione della SCIA antincendio erano proprio i VVF che rilasciavano il CPI dopo aver effettuato sopralluogo e confermato il livello di sicurezza delle pratiche antincendio all'interno dell'azienda.

Fanno parte delle aziende di categoria C tutte quelle che operano con materiali facilmente infiammabili come combustibili, gas, legno, impianti termici ad elevata potenza e molte altre.

Chi deve richiedere il CPI/ Scia Antincendio e quali sono tempistiche e sanzioni

La richiesta della SCIA antincendio deve essere effettuata dal titolare d'azienda.

Questi, infatti, prima di iniziare la propria attività lavorativa dovrà presentare l'istanza ai Vigili del Fuoco, chiedendo che venga effettuato il controllo per la prevenzione di incendi.

Per poter ricevere la SCIA antincendio è necessario presentare una documentazione specifica, che prevede:

  • • la certificazione di inizio attività;
  • • la documentazione tecnica;
  • • la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.
I Vigili del Fuoco dovranno provvedere a controllare che la domanda sia completa e, in caso positivo, rilasciare una ricevuta.

I controlli in sede vengono poi effettuati entro sessanta giorni dal rilascio della ricevuta.

Una volta completato il controllo presso l'azienda, si hanno due possibilità:
  • • La normativa antincendio è perfettamente rispettata e, in tal caso, i Vigili del Fuoco rilasceranno, in seguito al controllo tecnico, il CPI che sarà intestato al titolare d'azienda.
  • • La normativa antincendio non è rispettata, in tal caso il titolare d'azienda dovrà adeguarsi prima di poter dare inizio alle attività.
In caso di mancato adeguamento, nonché in caso di mancata presentazione della SCIA antincendio se richiesta o di mancanza di rinnovo periodico di conformità alla normativa antincendio, le aziende, nella figura del titolare, sono soggette a sanzioni e penali.

In caso di aziende che presentino una falsa attestazione nonché documenti e certificati che dichiarano il falso, è prevista una pena detentiva variabile tra i tre mesi e i tre anni, uniti a una multa che può essere compresa tra i 103,00 e i 516,00 Euro.

Durata, validità e rinnovo del certificato

Quando si procede a presentare la certificazione antincendio è necessario ricordare che essa va regolarmente aggiornata e rinnovata.

In particolare, l'ex CPI ha una durata di cinque anni, anche se in alcune attività tale durata è stata prolungata a dieci anni. Al momento in cui presenta il certificato è pertanto fondamentale assicurarsi di quale sia la durata a seconda del tipo di azienda di cui si è titolare.

Prima della scadenza, è necessario provvedere alla richiesta di rinnovo della conformità antincendio. Alla richiesta, che deve essere effettuata dal titolare, deve essere allegata una asseverazione rilasciata da professionista abilitato che sottolinei la corrispondenza delle condizioni antincendio come da normativa vigente.

L’asseverazione del professionista abilitato non si rende necessaria per le aziende di categoria A prive di impianti di spegnimento antincendio, infatti, in questo caso il professionista si occupa di verificare che le condizioni precedenti siano rispettate al momento del rinnovo, oltre che a presentare la pratica presso il comando dei vigili del fuoco.

Qualora fossero stati effettuati dei lavori, degli adeguamenti e delle migliorie, ne vanno indicate le caratteristiche all'interno della dichiarazione.

Va comunque sottolineato che se nel periodo di validità della SCIA antincendio vengono effettuate modifiche strutturali, variazioni di destinazione d'uso di locali o del processo lavorativo, dovrà essere fatta preventiva comunicazione ai Vigili del Fuoco per una nuova richiesta di SCIA antincendio.

Si dovrà ovvero provvedere a un rinnovo della documentazione precedente, anche se quest'ultima è ancora in corso di validità.

Perché rivolgersi a G.D.M. Formazione e Sicurezza

Come evidenziato in apertura, alcune aziende non rientranti nell’allegato I del D.P.R. 151/2011 incendio non sono soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Per queste aziende, quindi, non sarà necessaria la SCIA antincendio ma si potrà procedere con una dichiarazione sostitutiva, che andrà redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per avere la sicurezza di essere in regola con quanto previsto dalla legge è fondamentale avere la massima sicurezza sulle modalità di stesura della dichiarazione sostitutiva, per cui diventa particolarmente importante rivolgersi ad esperti del settore, come i tecnici di G.D.M. Formazione e Sicurezza, azienda esperta nel settore della sicurezza in ambito lavorativo.

Richiedere una consulenza ai tecnici di G.D.M. Formazione e Sicurezza significa poter contare su una dichiarazione sostitutiva realizzata secondo la normativa antincendio vigente, per la massima sicurezza del rispetto della legge.

Immagini
PEM Torino
Piano di Emergenza sul Lavoro Torino (PEM)
Richiedi un Preventivo