Affida il ruolo di RSPP a professionisti qualificati con esperienza pluriennale in molteplici settori produttivi.
Richiedi Preventivo GratuitoLa normativa sulla Sicurezza sul Lavoro prevede che il Datore di Lavoro nomini un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP). Si tratta di un professionista in possesso delle conoscenze necessarie alla prevenzione dei rischi ambientali e lavorativi specifici dell’ambiente di lavoro, acquisite tramite un percorso formativo articolato in Modulo A, Modulo B e Modulo C.
Il RSPP coordina il personale e le risorse addette alla prevenzione e protezione dai rischi, collaborando attivamente con il Datore di Lavoro nella redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e nell’individuazione delle misure preventive e protettive necessarie.
Il RSPP Esterno è un professionista non dipendente dell’azienda, incaricato contrattualmente per svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Gli obblighi e le responsabilità sono identici a quelli del RSPP interno: la differenza risiede esclusivamente nel rapporto di lavoro.
L’incarico di RSPP Esterno è obbligatorio quando il personale interno non possiede le qualifiche richieste o non è disponibile a ricoprire il ruolo.
All’interno di un’organizzazione può essere nominato un solo RSPP, mentre possono essere designati più ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione). Entrambi devono possedere la formazione dei Moduli A e B, ma solo il RSPP deve completare anche il Modulo C.
La designazione del RSPP è una prerogativa esclusiva del Datore di Lavoro e non può essere delegata ad altri soggetti. La nomina deve avvenire in forma scritta, con accettazione firmata dal professionista incaricato, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08.
GDM mette a disposizione delle aziende i propri RSPP con esperienza decennale in molteplici settori produttivi: industria, edilizia, commercio, servizi, sanità e trasporti.
La mancata designazione del RSPP comporta, ai sensi del D.Lgs. 81/08, l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da € 3.559,60 a € 9.112,57. Si tratta di uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro.
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