F.A.Q. Medicina del Lavoro


FAQ Domande Frequenti

APPLICAZIONE GENERALE DEL DECRETO 81/08 – TITOLO I (ARTT. 1-61)

L'Allegato I dell'Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006 fa riferimento a «mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto» tra le quali vi sono anche gli «addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E». Si deve pertanto ritenere che sono compresi coloro che svolgono (anche di fatto) mansioni per attività di trasporto (commessi, autotrasportatori, ecc.), anche saltuariamente, e non anche chi guida, sia pure per ragioni di servizio, auto aziendali, ma che non svolge mansioni inerenti le attività di trasporto.
Il punto 2 dell'Allegato I dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del 30 ottobre 2007, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, tra le mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, include le "Mansioni inerenti le attività di trasporto”, che vengono elencate. Nel punto 2, lett. f) dell'Allegato I dell'Intesa citata, sono inclusi conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie. Nelle mansioni elencate è inserito anche il manovratore di "apparecchi di sollevamento”. Sebbene la citata norma non riporti una definizione di apparecchio di sollevamento appare prudenziale adottare la definizione di apparecchio di sollevamento contenuta nella norma UNI ISO 4306/1: Apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa. I mezzi di sollevamento si possono suddividere in due macro categorie: - mezzi di sollevamento per persone, - mezzi di sollevamento per cose o materiali. In funzione della modalità di movimento possiamo definire un apparecchio di sollevamento mobile quello che è in grado di spostarsi durante il lavoro. Alla stregua di tale definizione i montaferetri e le piattaforme di lavoro autosollevanti si possono considerare apparecchi di sollevamento mobile e, pertanto, si ritiene che siano da includere nelle mansioni soggette ad accertamento.
L'articolo 3, comma 5 del D.lgs. 81/08 stabilisce che nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del D.lgs. 276/03 e smi, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al Decreto 81/08 sono a carico dell'utilizzatore. Ciò significa che il datore di lavoro deve garantire le stesse tutele previste per i lavoratori dipendenti (valutazione dei rischi, informazione, formazione, nomina RSPP, sorveglianza sanitaria, fornitura DPI).
Lo stagista ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 è a tutti gli effetti un lavoratore, quindi il datore di lavoro deve assicurargli la stessa tutela prevista per tutti i dipendenti.
Come stabilito dall' art. 39 comma 6 del D.lgs. 81/08 e smi e chiarito dalla nota della Regione Piemonte prot. 22719 del 22.07.2010 il datore di lavoro può nominare più medici competenti quando sono presenti le seguenti condizioni: - nei casi di aziende con più unita produttive; - nei casi di gruppi di imprese; - qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità. L'impresa, in esame, rientrando nelle casistiche sopra citate può avvalersi della facoltà di nominare più medici competenti. Pertanto, come stabilito dalla suddetta nota, la nomina di più medici competenti operanti nella stessa unità produttiva richiede necessariamente la nomina di un medico coordinatore. Tale medico deve avere, oltre un ruolo organizzativo, anche il compito di garantire una omogeneità di comportamento dei vari M.C. nell' adempimento degli obblighi di cui agli art. 25 e 41 del D.lgs. 81/08. Inoltre deve assicurare una funzione di sintesi nella collaborazione alla valutazione dei rischi e nella stesura del protocollo sanitario. Si ricorda, infine, che la nomina di un medico competente coordinatore lascia in capo a ciascun medico gli obblighi stabiliti a loro carico dall'art. 25 del D.lgs. 81/ 08 e che in capo al datore di lavoro e del dirigente restano gli obblighi stabiliti a loro carico dall'art 18 comma 1 lettera g (inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto) e lettera bb (vigilare affinché i lavoratori per i quali vige sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità).
L'articolo 3 comma 5 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 20 e seguenti del D.lgs. 276/03 e smi, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato Decreto, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell'utilizzatore». A sua volta il comma 5 dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 prevede che: «Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. 626/94 e smi. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso va indicato nel contratto del lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 626/94 e smi. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla Legge e dai Contratti collettivi». Dunque occorre verificare i contenuti del contratto con l'agenzia di somministrazione.
Sono esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano sia all'aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera. Utilizzando la categoria "apparecchi di sollevamento a struttura limitata” per delimitare il campo d'inclusione/esclusione, vengono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare: paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia e gli argani a bandiera e a colonna presenti nelle officine.
L'articolo 25, lettera i), del D.lgs. 81/08 stabilisce il seguente obbligo a carico del medico competente: ”comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;” Dunque, i risultati anonimi collettivi non solo sono richiedibili dai Rappresentanti dei Lavoratori, ma esiste un preciso obbligo in tal senso a carico del medico competente.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, queste costituiscono ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.lgs. 81/08 una facoltà del lavoratore autonomo.
Il MC, ai sensi del D.lgs. 81/08, può usare in autonomia e discrezionalmente diversi strumenti per redigere la certificazione di idoneità/inidoneità alla mansione a rischio del lavoratore, il quale può fare legittimamente ricorso allo SPreSAL. In ogni caso, se il MC ha un fondato sospetto di dipendenza da parte del lavoratore può inviarlo al Ser.D dell'ASL, il quale ha il compito di certificare o meno lo stato di dipendenza del lavoratore ai sensi del DPR 309/90 e smi. Il "fondato sospetto” del MC è atto clinico, indipendente dai valori risultanti dalle indagine strumentali.
Il tirocinante è a tutti gli effetti un lavoratore e le modalità per la sorveglianza sanitaria sono le stesse previste per i lavoratori. Pertanto, se è esposto a rischi lavorativi che richiedono la sorveglianza sanitaria, deve preventivamente essere sottoposto a visita medica e può essere impiegato solo dopo aver ottenuto il giudizio di idoneità.
Se fanno solo gli autoriparatori non rientrano nelle categorie indicate nella norma, ma se usano carrelli elevatori o apparecchi di sollevamento sì.
L'articolo 25 del D.lgs. 81/08 stabilisce che la «cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente». Pertanto, al momento della nomina del MC, occorre stabilire chi e dove conserva le cartelle.
Se non viene dato preavviso, non ci sono problemi a svolgere i due accertamenti contestualmente.


AGENTI FISICI, SOSTANZE PERICOLOSE, AGENTI BIOLOGICI, PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE – TITOLI VIII, IX, X, XI (ARTT. 181-297)

L'art. 196 del D.lgs. 81/08 non prevede la sorveglianza sanitaria a richiesta del datore di lavoro. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 10 del D.lgs. 262 del 18/8/2000 (protezione dei giovani sul lavoro), la sorveglianza sanitaria per il rischio rumore si attiva al superamento del valore superiore di azione (85 dBA) o a richiesta del lavoratore esposto ad un livello superiore al livello inferiore d'azione (80 dBA) qualora il MC ne confermi l'opportunità, ovvero in caso di provvedimento motivato dell' Organo di Vigilanza. Interpretando l'art. 15, comma 1, lettera l e l'art. 18, comma 1, lettera c del D.lgs. 81/08, si ritiene che in sede di valutazione dei rischi potrebbero essere individuati ulteriori casi (ad esempio esposizione di poco inferiore al valore superiore di azione e contemporanea esposizione a sostanze ototossiche) che potrebbero prevedere la sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione secondaria. Ovviamente una scelta di questo tipo dovrebbe essere giustificata all'interno del DVR.
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