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Accordo Stato-Regioni e Sicurezza sul Lavoro: cosa deve fare oggi un’azienda per essere in regola

23 febbraio 2026 Sicurezza sul Lavoro
Accordo Stato-Regioni e Sicurezza sul Lavoro: cosa deve fare oggi un’azienda per essere in regola

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Con l’abrogazione degli accordi precedenti e l’attuazione delle norme del D.L. 146/2021 e della Legge 215/2021, il nuovo testo introduce obblighi formativi stringenti e responsabilità estese per imprese, Datori di Lavoro e Preposti

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) è un passaggio normativo di portata strutturale per il sistema italiano della salute e Sicurezza sul Lavoro. Il nuovo testo abroga integralmente gli accordi del 2011, 2012 e 2016, dando finalmente attuazione alle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 e dalla Legge 215/2021, dopo un periodo di incertezza applicativa durato oltre tre anni.

Per le imprese non si tratta di un semplice riallineamento formale, ma di una revisione complessiva degli assetti organizzativi, formativi e documentali. La conformità non può più essere affrontata come un adempimento episodico, ma deve essere governata come un processo continuo, misurabile e dimostrabile, capace di reggere il vaglio degli organi di vigilanza e, in caso di evento lesivo, dell’autorità giudiziaria.

Leggi anche: Chi redige il DUVRI e quali responsabilità ricadono su Committente e Appaltatore

Il nuovo perimetro normativo introdotto dall’accordo 2025

L’Accordo ridefinisce in modo organico ruoli, responsabilità, durata e modalità della formazione obbligatoria, introducendo criteri più stringenti sia sul piano dei contenuti sia su quello della verifica dell’apprendimento. Il principio guida è chiaro: la formazione deve essere effettiva, coerente con i Rischi Reali e documentata in modo puntuale.

Viene superata la logica dei percorsi standardizzati e astratti, sostituita da un approccio fortemente ancorato all’organizzazione aziendale, al Documento di Valutazione dei Rischi e alle mansioni effettivamente svolte. In questo quadro, la posizione del Datore di Lavoro assume un rilievo centrale, sia sul piano formativo sia su quello della responsabilità giuridica.

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La formazione obbligatoria del Datore di Lavoro

La principale innovazione dell’Accordo 2025 riguarda l’introduzione, per la prima volta nell’ordinamento italiano, dell’obbligo formativo generalizzato per tutti i Datori di Lavoro, indipendentemente dall’assunzione diretta del ruolo di RSPP.

Il percorso formativo previsto ha una durata di 16 ore ed è focalizzato sulle responsabilità civili e penali, sull’organizzazione del sistema di Prevenzione aziendale e sulla gestione dei modelli organizzativi, con particolare attenzione ai modelli ex D.Lgs. 231/2001. È inoltre previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Per i Datori di Lavoro già in carica è stato introdotto un periodo transitorio che consente l’adeguamento entro maggio 2027. Per le nuove nomine, invece, l’obbligo formativo è immediato. La mancata osservanza di tale prescrizione incide direttamente sulla posizione di garanzia del vertice aziendale.

Il ruolo del Preposto tra formazione, vigilanza e responsabilità

La figura del Preposto è oggetto di una revisione particolarmente incisiva. L’Accordo innalza la durata della formazione base a 12 ore e vieta espressamente il ricorso all’e-learning. La formazione deve avvenire esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, al fine di garantire l’interazione e la verifica effettiva delle competenze.

Viene inoltre superata la precedente periodicità quinquennale dell’aggiornamento, sostituita da un obbligo biennale di almeno 6 ore. L’azienda è tenuta a formalizzare l’individuazione del Preposto e a garantire un addestramento pratico coerente con i Rischi Operativi, assumendosi la responsabilità della sua effettiva capacità di vigilanza.

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Dirigenti e Lavoratori: razionalizzazione e coerenza con il DVR

Per i dirigenti, l’Accordo prevede l’unificazione del corso base in un percorso di 12 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore. L’obiettivo è eliminare sovrapposizioni e disallineamenti, rafforzando la coerenza tra ruolo gestionale e contenuti formativi.

Per i Lavoratori viene confermata la struttura articolata in formazione generale e specifica, con una durata variabile in base al livello di rischio. Cambia però il criterio sostanziale: la formazione specifica deve essere strettamente correlata al DVR e alle mansioni effettivamente svolte. Non è più ammessa una formazione generica per macro-settore che non copra in modo puntuale i Rischi Reali dell’attività.

La certificazione dell’addestramento operativo

Un ulteriore elemento di rafforzamento riguarda l’addestramento, disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del D.Lgs. 81/2008. L’Accordo 2025 impone la tracciabilità rigorosa delle attività addestrative attraverso un registro dedicato, nel quale devono essere riportati data, durata, nominativo dell’addestratore qualificato, contenuti pratici e verifica dell’apprendimento sul campo.

La semplice menzione nei verbali non è più sufficiente. Il mancato addestramento è equiparato alla mancata formazione e, in caso di controllo, può determinare la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Soggetti formatori, verifiche e validità degli attestati

Il legislatore ha ristretto in modo significativo il novero dei soggetti legittimati a erogare formazione, con l’obiettivo dichiarato di contrastare il fenomeno degli attestati privi di reale contenuto formativo. Gli enti bilaterali possono validare i percorsi solo se comparativamente più rappresentativi.

Ogni modulo formativo deve concludersi con una verifica delle conoscenze e, ove previsto, con una prova pratica delle competenze. Il superamento deve essere documentato mediante verbale analitico, elemento essenziale per la validità dell’attestato.

Checklist operativa per il management aziendale

Alla luce del nuovo Accordo, un’azienda che intenda garantire la piena conformità normativa deve adottare un approccio strutturato e verificabile. È necessario censire lo stato formativo del Datore di Lavoro e programmare il percorso obbligatorio di 16 ore, revisionare lo scadenziario dei Preposti adeguandolo alla nuova periodicità biennale, aggiornare il modello organizzativo 231 integrando le procedure di addestramento e i flussi informativi, oltre a effettuare audit puntuali sui fornitori della formazione.

La validità degli attestati rilasciati da soggetti non conformi ai requisiti del Repertorio atti n. 59/CSR può infatti essere contestata, con effetti diretti sulla posizione giuridica dell’impresa.

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Conformità sostanziale e responsabilità dell’impresa

L’Accordo Stato-Regioni 2025 segna il definitivo superamento della logica puramente formale. In caso di infortunio, l’autorità giudiziaria è chiamata a valutare l’efficacia reale del sistema formativo e addestrativo, non la mera esistenza di attestati.

Il mancato adeguamento agli obblighi formativi del Datore di Lavoro o alle nuove scadenze del Preposto rappresenta un vulnus rilevante, capace di esporre l’azienda a sanzioni amministrative, sospensioni operative e responsabilità penali. La Sicurezza sul Lavoro diventa così un indicatore diretto della qualità della governance aziendale e della sua capacità di Prevenzione.

In questo scenario di maggiore responsabilizzazione, GDM Sanità affianca le aziende con percorsi formativi e consulenziali progettati per garantire una reale efficacia dei sistemi di Prevenzione. La formazione proposta integra competenze normative, addestramento pratico e supporto operativo continuo, con percorsi riconosciuti a livello nazionale ed erogati da Ente Accreditato.

L’obiettivo è supportare l’impresa nel mantenimento della conformità nel tempo, riducendo i Rischi Operativi e rafforzando la tutela dei Lavoratori. Contatta GDM Sanità: gli obblighi di Legge possono essere un investimento concreto in Sicurezza e governance aziendale.


Accordo Stato-Regioni e Sicurezza sul Lavoro: domande frequenti

Qual è l’impatto principale dell’Accordo Stato-Regioni 2025 per le aziende?

L’Accordo Stato-Regioni 2025 introduce una riforma strutturale della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, superando la logica puramente formale e imponendo alle aziende di dimostrare l’efficacia reale dei percorsi formativi e addestrativi, anche in sede ispettiva o giudiziaria.

Quali sono i nuovi obblighi formativi per il Datore di Lavoro?

Per la prima volta la formazione diventa obbligatoria per tutti i Datori di Lavoro, indipendentemente dal ruolo di RSPP. Il percorso prevede 16 ore iniziali, con contenuti focalizzati su responsabilità, organizzazione della prevenzione e modelli organizzativi, oltre a un aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Cosa cambia per la formazione e l’addestramento di lavoratori e preposti?

La formazione deve essere strettamente coerente con il DVR e con le mansioni effettivamente svolte. Per i preposti aumentano durata, frequenza degli aggiornamenti e vincoli sulle modalità formative, mentre l’addestramento operativo deve essere tracciato in modo puntuale e documentato attraverso registri dedicati.

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