Quali DPI deve fornire l’azienda e in quali casi sono davvero obbligatori
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- I DPI non rappresentano una dotazione standard valida per ogni contesto, ma una misura di Protezione che l’azienda è tenuta a fornire solo dopo un’attenta Valutazione dei Rischi e la redazione del DVR, quando il pericolo non può essere eliminato o ridotto con misure tecniche, organizzative o di protezione collettiva.
- I DPI da fornire dipendono dal rischio e dalla parte del corpo da proteggere: capo, occhi, mani, piedi, vie respiratorie, udito, corpo e rischio di caduta dall’alto. La normativa distingue inoltre tre categorie di DPI in base alla gravità del rischio, con obblighi più stringenti per i Dispositivi di Terza Categoria destinati a prevenire lesioni gravi o mortali.
- La fornitura dei DPI è efficace solo se accompagnata da Formazione e Addestramento adeguati, e con prova pratica applicata, soprattutto per i DPI di Terza Categoria. L’uso corretto dei Dispositivi, integrato in una cultura della prevenzione e supportato da percorsi formativi strutturati, riduce il rischio di infortuni e rafforza la Sicurezza complessiva dell’organizzazione.
Il Testo unico sulla Sicurezza chiarisce che i DPI vanno forniti solo dopo un’attenta Valutazione dei Rischi e solo se non è possibile eliminare il pericolo con altre misure
Nel sistema della Salute e Sicurezza sul Lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale rappresentano uno degli strumenti più noti e, al tempo stesso, più fraintesi. Spesso vengono percepiti come una dotazione standard da fornire “a prescindere”, mentre la normativa italiana li colloca all’interno di un preciso percorso logico e giuridico, che parte dalla Valutazione dei Rischi e arriva all’uso consapevole da parte dei Lavoratori.
Chiarire quali DPI l’azienda deve fornire e quando il loro utilizzo è realmente obbligatorio significa comprendere il ruolo che questi strumenti hanno nel quadro più ampio della prevenzione, evitando approcci superficiali che espongono l’impresa a rischi operativi, sanzioni e responsabilità.
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Il quadro normativo di riferimento sui DPI
Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, che disciplina in modo organico la scelta, la fornitura e l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale.
L’articolo 74 definisce i DPI come qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal Lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi che possono minacciare la Sicurezza o la Salute durante l’attività lavorativa, includendo anche accessori e complementi destinati allo stesso scopo.
Questa definizione chiarisce un aspetto fondamentale: il DPI è uno strumento di protezione personale, pensato per intervenire sul singolo Lavoratore quando il rischio non può essere eliminato alla fonte.
Quando i DPI diventano obbligatori
L’obbligo di utilizzo dei DPI è disciplinato dall’articolo 75 del D.Lgs. 81/2008. I Dispositivi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti attraverso misure tecniche di Prevenzione, Protezioni Collettive o interventi organizzativi.
La logica della norma è chiara e gerarchica: prima si agisce sul rischio, poi sull’ambiente di lavoro e sull’organizzazione, infine sul Lavoratore. I DPI rappresentano quindi una misura residuale, ma spesso indispensabile, soprattutto nei contesti produttivi complessi o in presenza di rischi specifici.

I requisiti che i DPI devono rispettare
L’articolo 76 del Testo unico stabilisce i requisiti che ogni DPI deve possedere. I dispositivi devono essere conformi alla normativa di riferimento, adeguati al rischio da prevenire e alle condizioni del luogo di lavoro, senza introdurre rischi aggiuntivi.
Un elemento centrale è l’attenzione all’ergonomia e alla Salute del Lavoratore. Il DPI deve poter essere adattato all’utilizzatore, tenendo conto delle sue caratteristiche fisiche e delle esigenze operative. Nei casi di rischi multipli, è inoltre necessario che i diversi DPI siano compatibili tra loro e mantengano la propria efficacia anche quando utilizzati contemporaneamente.
Questi requisiti evidenziano come la scelta del DPI non possa essere casuale o standardizzata, ma debba essere il risultato di una valutazione tecnica accurata.
Le responsabilità del Datore di Lavoro e dei Lavoratori
Secondo l’articolo 77, è responsabilità del Datore di Lavoro individuare il DPI più idoneo in funzione dell’entità del rischio, della frequenza di esposizione e delle caratteristiche del posto di lavoro, oltre a fornire dispositivi conformi e adeguati alle specifiche esigenze.
Il ruolo del Lavoratore, disciplinato dall’articolo 78, è complementare: partecipare ai programmi di Formazione e Addestramento, utilizzare correttamente i DPI, averne cura e segnalare eventuali difetti o criticità. La Sicurezza, in questo senso, è il risultato di una responsabilità condivisa, pur restando il Datore di Lavoro il soggetto principale su cui ricadono obblighi e sanzioni.
Le tre categorie di DPI secondo il D.Lgs. 17/2019
Il D.Lgs. 17/2019 (i requisiti tecnici derivano dal Regolamento UE 2016/425) suddivide i DPI in tre categorie, in base alla gravità del rischio da cui devono proteggere.
La prima categoria comprende i DPI a progettazione semplice, destinati a proteggere da danni fisici di lieve entità. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i dispositivi contro lesioni superficiali, prodotti per la pulizia, oggetti caldi con temperature che non superino i 50 gradi, fenomeni atmosferici, vibrazioni leggere e raggi solari.
La seconda categoria include i DPI che non rientrano nelle altre due, coprendo una vasta gamma di situazioni intermedie.
La terza categoria riguarda i DPI a progettazione complessa, destinati a proteggere da rischi di morte o lesioni gravi e permanenti. Ne fanno parte gli apparecchi di protezione respiratoria contro aerosol, gas e sostanze pericolose, i dispositivi isolanti, i dispositivi di protezione contro i rumori nocivi (come tappi e cuffie), i DPI contro aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti, quelli per ambienti a temperature estreme, per lavori in quota e per il rischio elettrico.
Un esempio emblematico riguarda il settore sanitario, dove è fondamentale distinguere correttamente tra Dispositivi Medici (come le mascherine chirurgiche, destinate a limitare la diffusione di agenti infettivi dall’operatore verso l’esterno) e i dispositivi di protezione individuale.
In questo ambito, gli operatori utilizzano DPI di terza categoria (come i facciali filtranti FFP2 o FFP3) per proteggersi da agenti biologici nocivi, garantendo la propria sicurezza e protezione dalle inalazioni anche in assenza di conferma dello stato infettivo del paziente, considerato cautelativamente come potenzialmente contagioso.

Quali DPI deve fornire concretamente l’azienda
La regola di fondo è che il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione DPI adeguati e necessari in relazione ai rischi individuati nella Valutazione dei Rischi e nel DVR. In termini pratici, i DPI si selezionano in funzione della parte del corpo da proteggere e del tipo di esposizione, con indicazioni puntuali in particolare per alcune protezioni “tipiche” richiamate dal Testo Unico.
Protezione dei capelli: i Lavoratori che operano o transitano vicino a organi in rotazione con pericolo di impigliamento, oppure vicino a fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di cuffie di protezione resistenti e lavabili, in grado di racchiudere completamente i capelli.
Protezione del capo: in presenza di rischio di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o contatti con elementi pericolosi, l’azienda deve fornire copricapo appropriati. Copricapo idonei sono richiesti anche per chi permane senza altra protezione sotto l’azione prolungata dei raggi solari.
Protezione degli occhi e del viso: quando esiste rischio di offesa agli occhi per proiezione di schegge o materiali roventi, oppure per esposizione a materiali caustici, corrosivi o dannosi, occorre mettere a disposizione occhiali, visiere o schermi adeguati.
Protezione delle mani: nelle lavorazioni con rischio di punture, tagli, abrasioni, ustioni o causticazioni, i lavoratori devono essere dotati di guanti o altri mezzi di protezione idonei.
Protezione dei piedi: nei casi in cui esistono rischi di ustioni, causticazioni, punture o schiacciamento, il datore di lavoro deve fornire calzature resistenti e adatte al rischio specifico. In particolari ambiti (ad esempio fonderie o manipolazione di corrosivi), le calzature devono poter essere sfilate rapidamente.
Protezione di altre parti del corpo: quando è necessario proteggere aree specifiche del corpo contro rischi particolari, devono essere disponibili mezzi di difesa idonei, come schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.
Protezione contro le cadute dall’alto: i lavoratori esposti a rischio di caduta dall’alto o all’interno di vani, oltre a chi opera in pozzi, cisterne e ambienti simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di idonee cinture di sicurezza e sistemi anticaduta.
Protezione delle vie respiratorie: in presenza di rischi di inalazione di gas, polveri o fumi nocivi, devono essere disponibili maschere respiratorie o dispositivi equivalenti. Devono essere conservati in un luogo idoneo, facilmente accessibile e noto ai lavoratori.
Accanto a queste protezioni, la classificazione dei DPI per parte del corpo include anche la protezione dell’udito, con cuffie o inserti auricolari, e la protezione del corpo tramite indumenti protettivi, compresi quelli ad alta visibilità quando necessari rispetto al contesto e al rischio.
DPI, DVR e cultura della Prevenzione
L’obbligo di fornire i DPI nasce sempre dalla Valutazione dei Rischi contenuta nel DVR. È in questo documento che vengono individuati i pericoli, analizzate le esposizioni e definite le misure di Prevenzione e Protezione, comprese quelle individuali.
I DPI, quindi, non possono essere gestiti come un adempimento isolato. Devono inserirsi in una cultura della Prevenzione, basata su Formazione, consapevolezza e partecipazione attiva dei Lavoratori, che diventano parte integrante del sistema di Sicurezza Aziendale.
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Perché affidarsi a una consulenza specializzata come GDM Sanità
La corretta gestione dei DPI, soprattutto di Terza Categoria, richiede competenze specifiche che vanno oltre la semplice fornitura del Dispositivo. Imbracature Anticaduta, sistemi di ancoraggio, maschere e filtri per la protezione delle vie respiratorie sono strumenti destinati a prevenire lesioni gravi o eventi mortali, ma senza una formazione adeguata rischiano di perdere completamente la loro efficacia.
Per questo GDM Sanità affianca alla consulenza tecnica un corso specifico sui DPI di Terza Categoria, conforme agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 e riconosciuto a livello nazionale, in quanto erogato da Ente Accreditato dalla Regione Piemonte.
Il percorso formativo è strutturato per coprire tutte le principali tipologie di DPI di Terza Categoria, dalle protezioni Anticaduta alle maschere con filtri, ed è personalizzato sulle reali esigenze dell’azienda e dei Lavoratori.
La formazione integra teoria e addestramento pratico: l’utilizzo dei DPI viene insegnato in aula fisica attraverso esercitazioni guidate da tecnici esperti, che accompagnano i Lavoratori passo dopo passo nell’uso corretto dei Dispositivi e nella gestione delle situazioni critiche. GDM supporta inoltre le aziende nel monitoraggio delle scadenze e negli aggiornamenti quinquennali, evitando interruzioni operative e rischi di non conformità.
Investire nella formazione sui DPI di Terza Categoria significa ridurre il rischio di infortuni gravi, tutelare i Lavoratori e rafforzare l’affidabilità dell’azienda. Per organizzare il corso DPI di Terza Categoria e ricevere una consulenza dedicata, è possibile contattare GDM, affidandosi a professionisti che trasformano un obbligo normativo in un reale strumento di Sicurezza e Prevenzione.
Quali DPI deve fornire l’azienda e quando sono obbligatori: domande frequenti
Quando l’azienda è obbligata a fornire i DPI ai lavoratori?
L’azienda è obbligata a fornire i DPI quando i rischi presenti non possono essere eliminati o ridotti in modo sufficiente tramite misure tecniche di Prevenzione, protezioni collettive o interventi organizzativi. L’obbligo nasce sempre dalla Valutazione dei Rischi e dalla redazione del DVR.
Quali DPI deve fornire concretamente l’azienda?
L’azienda deve fornire i DPI necessari in base ai rischi individuati nel DVR. In funzione dell’esposizione e della parte del corpo da proteggere, rientrano tra i DPI elmetti e copricapo, occhiali e visiere, guanti, calzature di sicurezza, dispositivi per le vie respiratorie, protezioni per l’udito, indumenti protettivi e sistemi Anticaduta.
Perché la formazione è fondamentale soprattutto per i DPI di Terza Categoria?
I DPI di Terza Categoria proteggono da rischi di morte o lesioni gravi e permanenti. Senza una Formazione e un Addestramento adeguati, anche il miglior Dispositivo perde efficacia. La normativa prevede quindi che l’uso di questi DPI sia accompagnato da Formazione teorica e pratica, per garantire un utilizzo corretto e sicuro.
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