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Chi è responsabile della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi in azienda?

Il principale attore nella redazione del DVR è il Datore di Lavoro, che si avvale della collaborazione di altri soggetti.

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Chi è responsabile della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi in azienda?

Il responsabile della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il Datore di Lavoro. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, la valutazione di tutti i Rischi con la conseguente elaborazione del DVR è un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro. Questa responsabilità fondamentale assicura che vengano identificate e analizzate tutte le potenziali fonti di pericolo presenti in azienda. Per adempiere a tale obbligo, il Datore di Lavoro deve avvalersi della collaborazione di figure aziendali specifiche. In particolare, è obbligatorio consultare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che fornisce il supporto tecnico necessario per l'identificazione e la Valutazione dei Rischi, e il Medico Competente, per la Valutazione dei Rischi legati alla salute e l'eventuale necessità di sorveglianza sanitaria. Inoltre, il Datore di Lavoro deve consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) prima della redazione del DVR, garantendo il coinvolgimento dei Lavoratori nel processo di Prevenzione. La stesura del DVR è, quindi, il risultato di un processo collaborativo ma la titolarità e la responsabilità finale della sua elaborazione e del suo aggiornamento rimangono in capo al Datore di Lavoro. Una gestione efficace della Sicurezza sul Lavoro richiede che il DVR sia un documento dinamico, rivisto e aggiornato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, o in seguito a infortuni o malattie professionali.

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