Chi elegge l’RLS e cosa prevede la normativa per le aziende
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- L’elezione dell’RLS è un diritto esclusivo dei Lavoratori e rappresenta uno degli elementi chiave del modello partecipativo introdotto dal D.lgs. 81/2008: il Datore di Lavoro non può intervenire nella scelta, ma deve limitarsi a formalizzarne l’esito, garantendo così indipendenza e reale rappresentatività nella gestione della Sicurezza.
- Le modalità di nomina e il numero di RLS sono rigidamente definiti dalla normativa in funzione della dimensione aziendale: cambia il meccanismo di elezione sopra o sotto i 15 dipendenti e viene stabilito un numero minimo inderogabile di rappresentanti, assicurando una copertura proporzionata e coerente con la complessità organizzativa.
- Anche in assenza di elezione interna, il sistema non si interrompe: interviene il Rappresentante Territoriale e l’azienda è comunque tenuta a contribuire economicamente e a rispettare precisi obblighi, tra cui consultazione preventiva, accesso al DVR e Formazione Strutturata, elementi che rendono il ruolo dell’RLS pienamente operativo e centrale nella Prevenzione Aziendale.
L’elezione dell’RLS è riservata esclusivamente ai Lavoratori e si inserisce in un sistema normativo che ne disciplina modalità e obblighi aziendali
L’ordinamento giuridico italiano in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, disciplinato dal Decreto Legislativo 81/2008, ha introdotto un modello organizzativo basato sulla partecipazione attiva dei Lavoratori. Non si tratta più di soggetti passivi destinatari di tutele, ma di attori coinvolti nel sistema di Prevenzione Aziendale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) svolge una funzione essenziale di raccordo tra Lavoratori e Datore di Lavoro. La normativa stabilisce con chiarezza un principio fondamentale: l’RLS è eletto o designato esclusivamente dai Lavoratori. Il Datore di Lavoro non ha alcun potere decisionale in merito, ma è tenuto a prendere atto dell’esito della scelta e a formalizzarla. Questo garantisce l’autonomia e l’indipendenza della funzione di rappresentanza.
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Modalità di elezione e riferimenti normativi
L’articolo 47 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le modalità di individuazione del RLS, distinguendo in base alla dimensione aziendale.
Nelle aziende fino a 15 Lavoratori, l’RLS è eletto direttamente dai Lavoratori al loro interno oppure può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto.
Nelle aziende con più di 15 Lavoratori, l’RLS è eletto o designato nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA o RSU). In assenza di tali rappresentanze, l’elezione avviene direttamente tra i Lavoratori.
Questa impostazione normativa garantisce che la figura sia sempre espressione diretta della forza lavoro.

Numero minimo di rappresentanti
Il numero degli RLS è stabilito dall’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e rappresenta un minimo inderogabile:
- 1 RLS nelle aziende o unità produttive fino a 200 Lavoratori;
- 3 RLS nelle aziende da 201 a 1000 Lavoratori;
- 6 RLS nelle aziende con oltre 1000 Lavoratori.
La contrattazione collettiva può aumentare questo numero, ma non può ridurlo.
Assenza di elezione e rappresentante territoriale
Nel caso in cui i Lavoratori non procedano all’elezione o designazione dell’RLS, non è prevista alcuna sanzione per il Datore di Lavoro.
La legge, tuttavia, garantisce comunque la presenza della funzione di rappresentanza attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), individuato tramite organismi paritetici.
In questa situazione, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro è obbligato a versare un contributo al fondo presso l’INAIL. L’importo è pari a due ore di retribuzione annua per ogni lavoratore. Questo meccanismo assicura la copertura del servizio di rappresentanza anche in assenza di un RLS interno.
Obblighi del Datore di Lavoro
Una volta individuato l’RLS, il Datore di Lavoro deve adempiere a specifici obblighi formali e sostanziali.
È obbligatoria la comunicazione del nominativo all’INAIL per via telematica. Sul piano operativo, il Datore di Lavoro deve consultare preventivamente l’RLS in diverse materie, tra cui:
- Valutazione dei Rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- individuazione, programmazione e verifica delle misure di Prevenzione;
- organizzazione della Formazione dei Lavoratori;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente;
- gestione delle emergenze.
L’RLS ha inoltre diritto di accesso al DVR e a tutte le informazioni rilevanti in materia di Salute e Sicurezza.

Formazione obbligatoria dell’RLS
L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che l’RLS deve ricevere una formazione specifica.
Il percorso iniziale deve avere una durata minima di 32 ore, con contenuti definiti dalla contrattazione collettiva. Sono previsti aggiornamenti annuali obbligatori:
- almeno 4 ore per aziende da 15 a 50 Lavoratori;
- almeno 8 ore per aziende con più di 50 Lavoratori.
La formazione deve riguardare i Rischi Specifici presenti in azienda, le tecniche di Prevenzione e gli strumenti di Controllo.
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Una funzione centrale nel sistema di prevenzione
La presenza di un RLS correttamente formato e coinvolto rappresenta un elemento strutturale del sistema di Prevenzione aziendale. Il suo ruolo non è formale, ma operativo: contribuisce alla Valutazione dei Rischi, verifica l’efficacia delle misure adottate e favorisce il dialogo tra Lavoratori e Datore di Lavoro.
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Chi elegge l’RLS: domande frequenti
Chi elegge il RLS in azienda?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto o designato esclusivamente dai Lavoratori. Il Datore di Lavoro non può intervenire nella scelta, ma deve limitarsi a formalizzarne l’esito, garantendo così l’indipendenza della funzione.
Come avviene l’elezione dell’RLS nelle diverse aziende?
Nelle aziende fino a 15 Lavoratori, l’RLS viene eletto direttamente dai Lavoratori. Nelle aziende con più di 15 Lavoratori, è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di queste, si procede comunque con elezione diretta tra i Lavoratori.
Cosa succede se i Lavoratori non eleggono l’RLS?
Se i Lavoratori non eleggono un RLS, non sono previste sanzioni per il Datore di Lavoro. Le funzioni vengono svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). In questo caso, l’azienda deve versare un contributo all’INAIL pari a due ore di retribuzione annua per ogni lavoratore.
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