Chi è il Preposto alla Sicurezza e quando l’azienda è obbligata a nominarlo
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- Il Preposto rappresenta il punto di connessione tra strategia e operatività: traduce le direttive del Datore di Lavoro in comportamenti concreti, vigilando costantemente sull’applicazione delle misure di Sicurezza e intervenendo in tempo reale in caso di anomalie o rischi evidenti.
- La nomina del Preposto non è più una scelta organizzativa ma un obbligo giuridico stringente: la normativa impone l’individuazione formale di questa figura in tutte le realtà con attività supervisionata, prevedendo sanzioni penali rilevanti in caso di inadempienza.
- Il Preposto dispone di poteri concreti e immediati, tra cui l’interruzione delle attività in presenza di pericolo, ed è soggetto a un sistema formativo rigoroso e continuativo: aggiornamenti biennali in presenza e tutele normative rafforzano il suo ruolo centrale nella Prevenzione dei Rischi.
Il ruolo del Preposto si inserisce nel sistema di Prevenzione aziendale come elemento di raccordo tra obblighi normativi, vigilanza operativa e responsabilità dirette del Datore di Lavoro
Negli ultimi anni, le norme sulla Sicurezza sul Lavoro sono cambiate in modo significativo, introducendo obblighi sempre più precisi e responsabilità più rigorose per chi ricopre ruoli di gestione e coordinamento all’interno dell’azienda.
La figura del Preposto, in questo contesto, ha assunto un ruolo centrale: si tratta della persona che fa da collegamento tra le decisioni prese dal Datore di Lavoro, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e le attività quotidiane svolte dai Lavoratori. In altre parole, è chi controlla che le regole di Sicurezza vengano davvero applicate sul campo.
Per garantire un sistema di Sicurezza efficace, è indispensabile una supervisione costante. Proprio per questo motivo, la Legge ha rafforzato negli ultimi anni gli obblighi legati alla nomina e alla Formazione del Preposto, rendendo necessario per le aziende conoscere con precisione tutte le disposizioni previste.
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La definizione normativa e il posizionamento gerarchico della figura
Secondo l’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008, il Preposto è la persona che, grazie alle sue competenze e al ruolo che ricopre in azienda, ha il compito di supervisionare le attività lavorative.
In concreto, il suo ruolo è molto operativo: deve controllare che le regole di Sicurezza vengano rispettate dai Lavoratori e intervenire subito quando nota comportamenti scorretti o situazioni non conformi alle procedure.
Nella pratica, il Preposto coincide spesso con figure come il Capo Reparto, il Responsabile di Cantiere o il coordinatore di una linea produttiva. Mentre il Datore di Lavoro si occupa delle decisioni strategiche, come la redazione e l’aggiornamento del DVR, il preposto ha il compito di far sì che queste regole vengano applicate davvero nelle attività quotidiane.
Il suo lavoro si integra con quello di altre figure della Sicurezza, come il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, contribuendo a garantire un controllo completo ed efficace all’interno dell’azienda.

L’obbligo di individuazione e le conseguenti sanzioni penali
L’assetto legislativo, modificato in modo sostanziale e incisivo dalla Legge 215/2021, ha trasformato l’individuazione di questa figura da prassi organizzativa opzionale a vincolo giuridico imperativo.
La normativa vigente impone infatti al Datore di Lavoro l’obbligo inequivocabile di individuare formalmente il preposto o i preposti incaricati delle attività di vigilanza descritte all’articolo 19 del Testo Unico.
Se l’azienda non rispetta questo obbligo, sono previste sanzioni penali anche rilevanti: nei casi più gravi si può arrivare all’arresto da due a quattro mesi, oppure a una multa proporzionata alla violazione.
L’obbligo di nominare il Preposto riguarda tutte le aziende in cui esiste una struttura organizzativa con attività di Coordinamento e Controllo del Lavoro. L’obiettivo della normativa è chiaro: evitare zone d’ombra nella gestione della Sicurezza e garantire che le misure preventive stabilite vengano davvero applicate durante le attività operative.
Poteri di intervento, obblighi di vigilanza e interruzione delle attività
La logica sottesa alle recenti riforme ha inteso consolidare i poteri di intervento della figura preposta, conferendole strumenti di coercizione immediata a tutela della vita umana. Il soggetto designato è tenuto a sovrintendere costantemente alle operazioni affidate al proprio gruppo, verificando l’assoluta osservanza delle disposizioni e l’utilizzo ortodosso dei Dispositivi di Sicurezza.
Qualora emergano comportamenti non conformi o Rischi Evidenti, il preposto ha il dovere di intervenire per modificare le prassi operative errate, fornendo ai sottoposti le necessarie indicazioni correttive.
Nei casi in cui il Lavoratore non si adegui alle direttive impartite, o laddove vengano rilevate anomalie strumentali e ambientali costituenti Pericoli Rilevanti, il Preposto ha il preciso e non derogabile obbligo di interrompere l’attività lavorativa. Questa prerogativa di sospensione immediata e la successiva segnalazione ai vertici aziendali rappresentano i cardini essenziali per una rigorosa Gestione dei Rischi, impedendo che i pericoli latenti si tramutino in eventi lesivi.
La disciplina della Sicurezza nei contesti di appalto e subappalto
Un ulteriore elemento di rigidità procedurale è stato introdotto mediante le integrazioni all’articolo 26 del Testo Unico, il quale disciplina in modo puntuale gli obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera o di somministrazione.
In presenza di tali regimi, l’impresa appaltatrice e l’eventuale subappaltatrice sono obbligate a comunicare in forma scritta al Datore di Lavoro committente i nominativi esatti del personale che riveste la funzione di Preposto. Questa disposizione risulta vitale per la mitigazione dei cosiddetti Rischi da Interferenza, originati dalla simultanea presenza di molteplici realtà lavorative all’interno del medesimo perimetro aziendale.
Il Preposto, in tale peculiare contesto, diviene il garante dell’osservanza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, cooperando attivamente per Prevenire eventuali incidenti. L’articolo in questione sancisce inoltre l’intoccabilità dei costi destinati alla Sicurezza, precludendo qualsiasi tipologia di ribasso d’asta su tali oneri, e ribadisce la responsabilità in solido del committente, rendendo la Gestione della Prevenzione Aziendale un processo di interesse congiunto.

Requisiti formativi, aggiornamenti obbligatori e tutele normative
Considerata la delicatezza e l’ampia rilevanza penale delle funzioni attribuite, l’ordinamento ha predisposto un impianto didattico rigoroso e specifiche tutele a salvaguardia del soggetto incaricato. La Formazione dei Lavoratori operanti in veste di preposti è stata oggetto di una significativa e stringente revisione procedurale.
I Processi Formativi a essi dedicati, nonché i successivi aggiornamenti che devono avvenire con cadenza quantomeno biennale, devono essere espletati inderogabilmente in presenza, escludendo in via definitiva il ricorso a metodologie di erogazione a distanza.
Contestualmente all’inasprimento degli oneri didattici, la Legge stabilisce che il Preposto non possa subire alcun pregiudizio professionale, disciplinare o economico in ragione dell’esercizio legittimo dei propri poteri di interruzione delle lavorazioni. Ulteriormente, i Contratti Collettivi possono contemplare il riconoscimento di specifici emolumenti economici volti a remunerare la maggiore assunzione di responsabilità all’interno delle Strutture organizzative e sistemi di Protezione aziendale.
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Considerazioni conclusive e l’importanza del supporto specialistico
L’adempimento puntuale degli obblighi concernenti l’individuazione, la nomina formale e la corretta istruzione del preposto costituisce un parametro imprescindibile non soltanto per la mera conformità normativa, ma per la tutela integrale e sostanziale del patrimonio umano.
Affrontare la complessa e articolata architettura del Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro richiede l’ausilio di competenze tecniche specialistiche e un supporto consulenziale di comprovata autorevolezza. La Gestione dei Rischi non ammette approssimazioni procedurali o lacune documentali.
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Chi è il preposto alla sicurezza: domande frequenti
Chi è il preposto alla sicurezza?
Il preposto è la figura che, in base alle proprie competenze e ai poteri gerarchici assegnati, sovrintende alle attività lavorative e vigila sull’applicazione delle misure di sicurezza, intervenendo in caso di comportamenti non conformi o situazioni di rischio.
Quando l’azienda è obbligata a nominare il preposto?
L’azienda è obbligata a nominare il preposto in tutte le situazioni in cui esiste un’organizzazione del lavoro che prevede la supervisione e il controllo di altri lavoratori, come stabilito dalla normativa aggiornata con la Legge 215/2021.
Quali poteri ha il preposto in materia di sicurezza?
Il preposto ha il dovere di vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza, fornire indicazioni correttive e, in presenza di rischi gravi o comportamenti non conformi, può interrompere immediatamente l’attività lavorativa per tutelare la sicurezza dei lavoratori.
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