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Valutazione Scariche Atmosferiche e Fulminazione

Valutazione del rischio di fulminazione conforme alle norme CEI EN 62305 per la sicurezza della tua azienda.

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Rischio fulminazione e possibili conclusioni della valutazione

Il D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di valutare il rischio di fulminazione all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La valutazione deve essere condotta secondo le norme CEI EN 62305.

Al termine dell’analisi, l’edificio può risultare:

La valutazione del rischio di fulminazione è obbligatoria?

Sì, la valutazione del rischio di fulminazione è un obbligo previsto dal D.Lgs. 81/08 per tutti i Datori di Lavoro. L’analisi deve essere inclusa nel DVR e deve essere aggiornata in caso di modifiche strutturali all’edificio o variazioni significative nell’ambiente circostante.

Come effettuare la valutazione scariche atmosferiche

La valutazione viene effettuata da un tecnico qualificato che analizza:

Valutazioni antecedenti al 2014: sono ancora valide?

La CEI 81-3 — che forniva i valori tabellati di densità annua di fulmini al suolo (Ng) per il territorio italiano — è stata abrogata nel giugno 2014. Non è stata “sostituita” direttamente dalla CEI EN 62305-2: le due norme hanno oggetti distinti. La serie CEI EN 62305 (parti 1–4) disciplina la protezione delle strutture contro i fulmini, mentre la CEI 81-3 forniva solo i dati di input sulla frequenza dei fulmini.

Per il valore di Ng richiesto dalla valutazione del rischio secondo CEI EN 62305-2 si fa oggi riferimento a:

Le valutazioni redatte secondo la sola CEI 81-3 non sono più utilizzabili: vanno rifatte applicando la CEI EN 62305-2 con valori di Ng ricavati dalle fonti sopra indicate.

GDM mette a disposizione tecnici qualificati per la valutazione del rischio di fulminazione conforme alle norme CEI EN 62305, con rilascio della documentazione necessaria per il DVR.

A chi rivolgersi per la valutazione

La valutazione del rischio da scariche atmosferiche deve essere affidata a professionisti qualificati con competenze specifiche nella normativa CEI EN 62305. GDM offre un servizio completo che comprende sopralluogo, analisi del rischio, redazione della documentazione e indicazione delle eventuali misure di protezione necessarie.

Come funziona

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1

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Un nostro professionista raccoglie i dati necessari presso la tua azienda e avvia l’intervento secondo la normativa vigente.

3

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Perché scegliere GDM

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Domande frequenti

Sì, il D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di valutare il rischio di fulminazione e di includerlo nel DVR.
La valutazione del rischio si esegue secondo la CEI EN 62305-2 (serie CEI EN 62305 parti 1–4, protezione delle strutture contro i fulmini). Per la densità di fulmini al suolo Ng si fa riferimento a CEI EN IEC 62858:2020, CEI 81-29:2020 e al servizio ProDis del CEI. La vecchia CEI 81-3 è stata abrogata nel giugno 2014.
Un edificio è classificato come autoprotetto quando il rischio di fulminazione rientra nelle soglie tollerabili definite dalla norma CEI EN 62305, senza necessità di misure di protezione aggiuntive.
No. Le valutazioni basate sulla sola CEI 81-3 (abrogata nel giugno 2014) non sono più utilizzabili. Vanno rifatte secondo CEI EN 62305-2, usando come input di Ng i dati forniti da CEI EN IEC 62858:2020, CEI 81-29:2020 o dal servizio ProDis del CEI.
Le misure di protezione comprendono gabbie di Faraday, parafulmini, scaricatori di sovratensione e sistemi di protezione contro le sovracorrenti da fulmine.

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