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FAQ Medicina del Lavoro

Risposte complete su sorveglianza sanitaria, Medico Competente, idoneità lavorativa, alcol test e drug test.

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Domande frequenti sulla Medicina del Lavoro

In questa pagina trovi le risposte alle domande più frequenti sulla Medicina del Lavoro, la sorveglianza sanitaria e gli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 81/08. Le risposte sono redatte dai nostri Medici Competenti e consulenti.

Gli argomenti trattati comprendono: nomina del Medico Competente, visite mediche aziendali, idoneità alla mansione, alcol test, drug test, Lavoratori somministrati, cartelle sanitarie e molto altro.

Hai una domanda specifica sulla Medicina del Lavoro? Contattaci per una consulenza personalizzata e gratuita con i nostri Medici Competenti.

Domande frequenti

La nomina del Medico Competente è obbligatoria per il Datore di Lavoro quando la Valutazione dei Rischi (DVR) individua la necessità di sorveglianza sanitaria per i Lavoratori. L'obbligo, sancito dall'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, disciplina le visite mediche preventive e periodiche. Senza Rischi specifici che la impongano, la nomina non è richiesta. La sorveglianza sanitaria è richiesta in presenza di Rischi professionali specifici. Questi includono esposizione ad agenti chimici, fisici (rumore, vibrazioni), biologici, movimentazione manuale dei carichi o uso di videoterminali per oltre 20 ore settimanali. Il Medico Competente è essenziale nella Medicina del Lavoro per la tutela della salute. Il Datore di Lavoro deve nominare il Medico Competente e garantirne la collaborazione nella Valutazione dei Rischi e nella stesura del protocollo sanitario. L'omessa nomina è sanzionata penalmente dall'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008.

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Sì, il Medico Competente ha il diritto e il dovere di accedere ai luoghi di lavoro. L'articolo 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 81/2008 gli impone di visitare gli ambienti per svolgere sorveglianza sanitaria e collaborare alla Valutazione dei Rischi. L'accesso mira ad accertare l'assenza di Rischi, valutare l'ambiente, verificare l'efficacia delle misure preventive e formulare proposte per la tutela della salute. La visita avviene almeno una volta l'anno o con frequenza diversa, definita in base alla Valutazione dei Rischi. Questa attività è centrale nella Medicina del Lavoro. Il Datore di Lavoro è obbligato a consentire tale accesso. Durante le visite, il medico collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), integrando le prospettive per una gestione efficace dei Rischi aziendali.

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Sì, il giudizio di idoneità alla mansione specifica può prevedere limitazioni. L'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 consente al Medico Competente di esprimere "idoneità con prescrizioni o limitazioni", indicando idoneità solo con specifiche condizioni o cautele per tutelare la salute e prevenire Rischi. Queste limitazioni possono riguardare compiti, ritmi, esposizione ad agenti o uso di attrezzature. Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di attuare le indicazioni del Medico Competente, riorganizzando la mansione o adibendo il Lavoratore a compiti compatibili, garantendo retribuzione. L'inosservanza è sanzionata dal D.Lgs. 81/2008. L'attuazione delle limitazioni è obbligo primario. Contro il giudizio è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'organo di vigilanza competente (art. 41, comma 9), aspetto fondamentale della Medicina del Lavoro.

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Il Lavoratore non può rifiutare la visita medica obbligatoria. L'articolo 20, comma 2, lettera i) del D.Lgs. 81/2008 impone l'obbligo di sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria. Ciò è fondamentale per la tutela della sua salute e Sicurezza e per la valutazione dell'idoneità alla mansione, prevenendo i Rischi. Un rifiuto ingiustificato configura grave inadempimento legale e contrattuale, passibile di sanzioni disciplinari e licenziamento. Senza la visita, il Medico Competente non può esprimere il giudizio di idoneità, impedendo al Datore di Lavoro di adibire il Lavoratore a mansioni che lo richiedono. La Medicina del Lavoro è fondamentale per la compatibilità salute-mansione. Il Datore di Lavoro (Art. 18, comma 1, lettera c) deve assicurare la sorveglianza sanitaria. Il rifiuto del Lavoratore impedisce il giudizio di idoneità, precludendo l'assegnazione o la prosecuzione nella mansione. Il Lavoratore può ricorrere contro il giudizio di idoneità (Art. 41, comma 9), ma non sottrarsi alla visita.

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Sì, l’azienda deve predisporre una procedura specifica per la gestione dei casi di assunzione di alcol sul lavoro. La procedura deve essere definita preventivamente, condivisa con le rappresentanze sindacali e resa nota a tutti i Lavoratori. Deve indicare in modo chiaro quando e da chi il Lavoratore deve essere allontanato, con quali modalità operative e quali provvedimenti adottare, includendo anche la gestione dell’eventuale accompagnamento a casa. È inoltre opportuno individuare e formare personale incaricato di intervenire in tali situazioni, come addetti al primo soccorso. L’implementazione di procedure efficaci è parte dei servizi di Sicurezza sul Lavoro a Torino di GDM Sanità.

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Il Datore di Lavoro deve coinvolgere il Medico Competente quando il sospetto stato di ebbrezza riguarda Lavoratori che svolgono mansioni rientranti tra quelle a elevato Rischio per la Sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi. In tali casi, a seguito della segnalazione anche verbale da parte del Datore di Lavoro, dei Dirigenti o dei Preposti, il Medico Competente è chiamato a valutare la fondatezza del sospetto. Il coinvolgimento del Medico Competente consente di inquadrare correttamente la situazione dal punto di vista sanitario e di adottare i provvedimenti necessari a tutela della salute e della Sicurezza. Questo coordinamento è parte integrante dei servizi di Medicina del Lavoro a Torino offerti da GDM Sanità.

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Sì, il Medico Competente può anticipare la visita sanitaria in caso di sospetto abuso o assunzione acuta di alcol, qualora ritenga fondata la segnalazione ricevuta. L’anticipazione della visita rientra tra gli strumenti di tutela previsti per verificare l’idoneità alla mansione e valutare eventuali condizioni di Rischio correlate all’assunzione di alcol. L’accertamento può includere controlli mirati e consente di assumere decisioni tempestive sulla temporanea inidoneità o su ulteriori misure di Prevenzione. Questo ruolo del Medico Competente è centrale nei percorsi di Prevenzione gestiti da GDM Sanità tramite i servizi di Medicina del Lavoro a Torino.

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Il piano di emergenza deve prevedere specifiche misure per le persone con esigenze speciali, tenendo conto delle loro capacità di movimento, percezione e reazione all’emergenza. La normativa richiede che tali esigenze siano individuate preventivamente e integrate nella pianificazione dell’esodo, prevedendo assistenza, percorsi adeguati, spazi calmi o soluzioni alternative al normale esodo verticale. Le misure devono essere concrete e verificabili, non generiche, per garantire un livello di Sicurezza equivalente a tutti gli occupanti. La Formazione mirata proposta da GDM Sanità nei corsi di Formazione in Sicurezza sul Lavoro a Torino è fondamentale per rendere efficaci tali misure.

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